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Nuove regole per il settore agrario
(fonte MCC spa)
A seguito dell’adozione da parte della Commissione Europea
del Regolamento (CE) di esenzione n. 1857/06, sono state introdotte alcune
modifiche alla operatività Sabatini nel settore agrario:
In particolare l'impresa agricola deve attendere l’approvazione
della domanda di agevolazione prima di avviare il progetto di investimento.
Inoltre:
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l'importo globale degli aiuti concessi a una singola
impresa non può superare 400.000 Euro erogati su un qualsiasi periodo di
tre esercizi (diventano 500.000 Euro se l'azienda si trova in una zona
svantaggiata);
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non sono ammissibili gli investimenti di sola
sostituzione di macchinari. Sono ammissibili gi investimenti finalizzati all’ammodernamento
della struttura aziendale;
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non possono essere concessi aiuti per investimenti
relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l’irrigazione,
a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il
precedente consumo di acqua;
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non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di
prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti
lattiero-caseari.
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per le operazioni di acquisizione mediante locazione
finanziaria dovrà essere prevista in contratto la clausola di riscatto del
macchinario locato.
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Scompaiono le limitazioni previste in merito ai normali
sbocchi di mercato e al principio di redditività dell’impresa. Sono
pertanto ammissibili all’intervento tutte le attività agricole ad
eccezione di quelle espressamente escluse dai Piani di Sviluppo rurale delle
Regioni (PSR).
Per adeguarsi alle novità:
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la
domanda di intervento agevolativo può essere presentata a MCC
direttamente dall’impresa beneficiaria;
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la domanda è sottoposta al competente Comitato
Agevolazioni, che provvede a deliberarla;
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una volta deliberata la domanda, si può precedere
alla stipula del contratto Sabatini;
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la banca/intermediario finanziario che effettua l’operazione
finanziaria presenta la domanda di erogazione del contributo;
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MCC SpA provvede all’erogazione del contributo
alla banca/intermediario finanziario che lo gira al destinatario.
Il nuovo procedimento, sicuramente innovativo, presenta molti
vantaggi ed alcune lacune:
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Le imprese potranno contare sulla sicurezza del
contributo, visto che viene eliminata di fatto la possibilità (accaduta
spesso nel passato) di effettuare l'investimento e di non godere dei
contributi;
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La rapidità prevista nell'accoglimento della domanda
dell'impresa, ci metterà un po' di tempo prima di essere veramente rapida
come sperabile;
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Tra l'accoglimento della domanda e la richiesta di
erogazione possono passare al massimo 6 mesi.
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Se l'impresa può presentare domande per un importo
desiderato, non necessariamente legato ad un investimento preciso, si
rischia un accaparramento di fondi regionali (o una sovrastima di
impieghi) che potrebbero non divenire disponibili per altre imprese che
invece hanno la possibilità di effettuare investimenti in tempi più
brevi.
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Il termine di 6 mesi potrebbe non essere sufficiente
per la realizzazione dell'investimento (es. costruzione di serre,
slittamento dei termini di consegna dei macchinari ecc.).
Regioni e termini di applicazione
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REGIONE |
REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO
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CONTRATTO DA STIPULARE DOPO LA
DELIBERA DEL GESTORE |
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LIGURIA, SARDEGNA, FRIULI V. G. |
Reg. CE 1/2004 fino al 30.6.2007, in
seguito Reg. CE 1857/06 fino al 31.12.2013 |
NO FINO AL 30.6.2007, SI DAL 1.7.2007 |
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LAZIO, VENETO, TRENTO, BOLZANO, MARCHE,
CALABRIA, SICILIA, VALLE D’AOSTA |
Reg. CE 1857/2006 fino al 31.12.2013 |
SI |
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