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On. Armando Sabatini
Testo della Legge Sabatini
DM 21/02/73
Pubblicità legale
Riserva di proprietà
Il Privilegio
Cancellazione
Articoli di Legge

 

Pubblicità legale

La Legge Sabatini introduce un tipo di pubblicità legale particolare, simile a quello degli autoveicoli (PRA), in quanto sulle macchine vendute va applicata una targhetta rossa che permette di individuare gli estremi del contratto.
Chiunque ha quindi la possibilità di sapere che sulla macchina che sta guardando, grava la riserva di proprietà o il privilegio di un Venditore.

 

I dati negli spazi vuoti della targhetta vengono incisi presso una incisoria (negozi di targhe e timbri) o "in casa", tramite punzoni imposti a martello. La targhetta va applicata sul corpo principale di ciascuna macchina venduta, mediante speciali viti filettate a testa forata. Dopo l'applicazione della targhetta, si farà passare un filo metallico (possibilmente del tipo a treccia) attraverso i fori delle viti ed all'estremità del filo si applicherà un piombo da sigillatura.

Il Cancelliere del Tribunale competente provvederà a sigillare il piombo con una pinza a punzone che imprime sul piombo il sigillo di Stato.


Il filo che passa attraverso i fori delle viti impedisce che le stesse si possano svitare da sole o in seguito alle vibrazioni della macchina alla quale sono attaccate. Ovviamente le targhette possono essere rimosse facilmente da mano umana, ma la targhetta stessa ricorda che chi la rimuove o danneggia, incorre in responsabilità da Codice Penale.

Grazie a questo tipo di pubblicità legale, le ragioni del venditore sulla macchina possono essere opposte a:
a) creditori dell'acquirente che hanno pignorato la macchina, in quanto le ragioni del venditore provengono da un contratto con firme autenticate, registrato e quindi con data certa antecedente il pignoramento;
b) terzi acquirenti, in quanto, vedendo la targhetta rossa sulla macchina possono accertarsi se sulla macchina esiste qualche gravame.

Chi si avvicina alla macchina può quindi sapere presso quale Tribunale ed a quale numero di trascrizione sul registro Sabatini è trascritto il contratto relativo alla macchina.
Per avere informazioni, si potrà quindi recare nella Cancelleria del Tribunale indicato sulla targhetta e conoscere la situazione della macchina, dato che si tratta di un pubblico registro, parificabile al registro delle riserve di proprietà.
La Riserva di proprietà o il Privilegio, possono essere quindi opposti anche al terzo acquirente in buona fede, anche se la macchina viene spostata rispetto al luogo originale (novità rispetto al C.C.).
Le ragioni nei confronti di terzi acquirenti in buona fede possono decadere se la targhetta è stata staccata dalla macchina, e la macchina non è più nella giurisdizione del tribunale dove è stato trascritto il contratto.
Per questo motivo, chiunque tolga o deteriori la targhetta incorre in responsabilità penali (fino a 2 anni di reclusione).
Se la targhetta si stacca casualmente, occorre avvisare il Venditore affinché provveda a ripristinarla correttamente tramite il Cancelliere.
 

Se i locali sono in fitto?

Le ragioni del venditore possono soccombere solo nei confronti del proprietario dei locali nei quali si trova la macchina, se i locali nei quali opera la macchina sono in fitto (Art. 2764 C.C. che recita  "Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha luogo altresì nei confronti dei terzi, finché le cose si trovano nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte.").
Se l'acquirente non ha i soldi per pagare le rate della macchina (che sono tra l'altro cambiali), parimenti non ha i soldi per pagare l'affitto.
La Legge dà priorità al proprietario dei locali, anche rispetto al venditore, per pignorare le macchine presenti nel suo locale.

Per evitare ciò, è necessario che il Venditore comunichi al proprietario dei locali (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno), che sulle macchine vendute grava la sua Riserva di Proprietà o Privilegio.
La comunicazione deve essere fatta a tutti i comproprietari del locale ed in data antecedente alla consegna delle macchine. Viceversa il locatore potrebbe far valere le sue ragioni, dimostrando di essersi sentito garantito, per i canoni di fitto, dai macchinari presenti nel suo locale.

 

 

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