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On. Armando Sabatini
Testo della Legge Sabatini
DM 21/02/73
Pubblicità legale
Riserva di proprietà
Il Privilegio
Cancellazione
Articoli di Legge

 

Il Privilegio

Se un soggetto acquista un bene, questo entra a far parte del suo patrimonio, a prescindere dal fatto che il bene sia stato pagato o meno al Venditore.
Chi ha venduto un bene con pagamento dilazionato, corre quindi il rischio di vederlo pignorato da un creditore dell'Acquirente.
Può anche succedere che l'Acquirente stesso (in cattiva fede),  venda il bene ad un terzo che non sa che il bene non è stato pagato all'originario Venditore (terzo acquirente in buona fede).

Il contratto di vendita con Privilegio, tutela il Venditore in caso di mancato pagamento delle rate da parte dell'Acquirente, anche se in misura inferiore alla Riserva di Proprietà.
In base al contratto, se l'Acquirente non paga due rate (o una sola rata nel caso in cui l'importo della rata superi l'ottava parte del prezzo), il Venditore ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto e di far decadere l'acquirente dal beneficio del termine (ma non può riprendersi la macchina venduta).Per quanto riguarda l'ottava parte del prezzo nella Legge Sabatini, dato che le rate sono uguali, occorre che la dilazione sia formata, al massimo, da 7 rate.

Nel momento in cui l'Acquirente non paga le rate della macchina, è facile ipotizzare che non paghi neanche gli altri fornitori di beni e servizi.
Tutti i creditori aggrediscono quindi il patrimonio dell'Acquirente, tentando di pignorare i beni a sua disposizione, tra i quali rientra la macchina acquistata dal Venditore.
Normalmente il Privilegio viene attivato in sede di fallimento dell'Acquirente, e rappresenta il diritto del Venditore di soddisfare i propri crediti in maniera prioritaria rispetto agli altri creditori.

La priorità spetta, ovviamente, solo per le somme derivanti dalla vendita all'asta della macchina oggetto della Sabatini.
Si tratta, tra l'altro, di una "priorità" per modo di dire, dato che prima del Venditore ci sono altre categorie maggiormente privilegiate, riconosciute dalla Legge (spese di giustizia, dipendenti ecc. artt. 2777 e 2751 bis C.C.).
Per queste motivazioni la Riserva di Proprietà rappresenta una garanzia superiore rispetto al Privilegio.

Per attivare il Privilegio (Articolo 2762 e 1524 C.C.), affinché possa essere opposto ai creditori dell'Acquirente che hanno pignorato la macchina, è necessario che:
A) Il contratto abbia data certa, antecedente il pignoramento.
La data certa si ottiene:
- tramite un atto scritto, firmato dall'acquirente;
- tramite la registrazione dell'atto presso l'Ufficio del Registro.
B) Per evitare disconoscimenti di firma, è bene che le firme siano autenticate da un Notaio.

Inoltre, per l'opposizione ai terzi acquirenti in buona fede (Articolo 1524 C.C. che recita  "...la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del Tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita."):
A) Il contratto deve essere trascritto presso un apposito registro tenuto presso la Cancelleria del Tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina;
B) La macchina, quando viene acquistata dal terzo in buona fede, si deve trovare ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita.

Per quanto sopra, il Venditore è sufficientemente tutelato nei confronti dei creditori che hanno pignorato il bene venduto (se ha registrato un atto scritto presso l'ufficio del Registro), ma perde i suoi diritti nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede, se la macchina è stata spostata dal luogo dove è stata effettuata la trascrizione.
Si pensi, ad esempio a quanto è facile spostare macchine da cantiere o industriali, trattori, macchine utensili di dimensione medio piccola.

Il Privilegio rappresenta una garanzia per il Venditore quando le macchine vendute conservano un certo valore nel tempo (macchine agricole o industriali, macchine utensili).
E' una garanzia inferiore per macchine a rapida obsolescenza tecnica (computer) o per impianti su misura (difficili da ricollocare).
Per quanto sopra è bene che la durata della rateizzazione sia inferiore al ciclo di vita della macchina (ad es. una rateizzazione di 3 anni per una macchina che ne dura mediamente 5).

Il Privilegio previsto dalla Legge Sabatini tutela meglio il Venditore rispetto a quello del Codice Civile, in quanto il Privilegio può essere opposto a chiunque senza limiti e per una durata superiore (6 anni invece dei 3 del C.C.).
La tutela deriva dal particolare regime di pubblicità previsto dalla Legge Sabatini.
Questa forma di contratto è normalmente legata ad operazioni di sconto pro-soluto, in quanto nelle operazioni di sconto pro-solvendo, il venditore è maggiormente tutelato dalla Riserva di Proprietà.

La Riserva di Proprietà, stabilita contrattualmente, ha valore esclusivamente nei confronti del soggetto alla quale è concessa (il Venditore).
Il Privilegio, invece, segue la sorte del credito, per cui se viene ceduto il credito, viene ceduto anche il Privilegio (Art. 1263 C.C.).
Ecco perché i contratti Sabatini con sconto pro-soluto degli effetti devono essere fatti con Privilegio e non con Riserva di Proprietà.

 

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