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Sei in: [ Home> Guida alla Sabatini> Riferimenti normativi> IL PRIVILEGIO ] |
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Il Privilegio Se un soggetto acquista un bene, questo entra a far parte del suo
patrimonio, a prescindere dal fatto che il bene sia stato pagato o meno al Venditore. Il contratto di vendita con Privilegio, tutela il Venditore in caso di
mancato pagamento delle rate da parte dell'Acquirente, anche se in misura inferiore alla Riserva di Proprietà. Nel momento in cui l'Acquirente non paga le rate della macchina, è facile
ipotizzare che non paghi neanche gli altri fornitori di beni e servizi. La priorità spetta, ovviamente, solo per le somme derivanti dalla vendita
all'asta della macchina oggetto della Sabatini. Per attivare il Privilegio (Articolo 2762 e 1524 C.C.), affinché possa
essere opposto ai creditori dell'Acquirente che hanno pignorato la macchina, è necessario
che: Inoltre, per l'opposizione ai terzi acquirenti in buona fede (Articolo
1524 C.C. che recita "...la riserva della proprietà è opponibile anche al
terzo acquirente purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro
tenuto nella cancelleria del Tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la
macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la
trascrizione è stata eseguita."): Per quanto sopra, il Venditore è sufficientemente tutelato nei confronti
dei creditori che hanno pignorato il bene venduto (se ha registrato un atto scritto presso
l'ufficio del Registro), ma perde i suoi diritti nei confronti dei terzi acquirenti in
buona fede, se la macchina è stata spostata dal luogo dove è stata effettuata la
trascrizione. Il Privilegio rappresenta una garanzia per il Venditore quando le macchine
vendute conservano un certo valore nel tempo (macchine agricole o industriali, macchine
utensili). Il Privilegio previsto dalla Legge Sabatini tutela meglio il Venditore
rispetto a quello del Codice Civile, in quanto il Privilegio può essere opposto a
chiunque senza limiti e per una durata superiore (6 anni invece dei 3 del C.C.). La Riserva di Proprietà, stabilita contrattualmente, ha valore
esclusivamente nei confronti del soggetto alla quale è concessa (il Venditore).
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