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L'Acquirente
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Il Macchinario


 

Ciascuna Regione dà una propria definizione dei macchinari, e le informazioni seguenti sono generalmente valide. Per le distinzioni, fare riferimento alla scheda della Regione interessata.

Definizione
Sono generalmente considerati macchinari tutte le macchine utensili o di produzione che entrano  a far parte del  ciclo produttivo dell'acquirente.
E' considerato macchinario un bene dotato di una sua motorizzazione (motore elettrico, a scoppio, ecc.).
Sono considerati macchinari anche i mezzi di sollevamento  (carrelli elevatori, gru, carriponte); i condizionatori d'aria (per ristoranti, cliniche, ecc.); gli stampi per materie plastiche (i quali, pur non essendo motorizzati, sono macchinari complessi).

Importo minimo
Generalmente ciascuna macchina venduta deve avere un importo imponibile minimo di almeno Euro 516,45 (il vecchio milione di Lire). Se l'importo della singola macchina è inferiore al minimo, il macchinario può essere finanziato (ovviamente all'interno di un contratto più grande), ma non rientra nell'agevolazione. 

Autonomia funzionale del macchinario
Il macchinario deve avere una sua autonomia funzionale, nel senso che deve poter funzionare senza essere collegato ad altri macchinari
Ad esempio:
-La vendita di un braccio escavatore da collegare ad un mezzo industriale non è agevolabile se non ha un motore proprio, ma funziona attraverso il motore del mezzo industriale.
-La vendita di un mezzo industriale completo di braccio escavatore, è agevolabile in quanto il braccio è parte integrante del mezzo.
 
 

Ciclo produttivo
Il macchinario acquistato deve far parte del ciclo produttivo dell'impresa acquirente, anche in senso ampio.
Ad esempio:
-Un tornio, pur essendo un macchinario  a tutti gli effetti, è agevolabile se l'impresa acquirente ha per oggetto lavorazioni meccaniche e non è agevolabile se l'impresa acquirente ha per oggetto il commercio di frutta.

Esclusioni
Sono esclusi gli autoveicoli semoventi o rimorchiati muniti di targa PRA o RINA. Le macchine da cantiere (targa gialla) o agricole (targa UMA) sono invece ammesse.
Sono anche esclusi i mobili e gli arredi, le attrezzature, le macchine che, pur essendo tali, non svolgono attività di produzione (es. distributori automatici di bevande) o non fanno parte del ciclo produttivo (es. condizionatori d'aria per uffici).

Importo massimo della singola operazione
Ciascuna Regione definisce l'importo massimo agevolabile di ogni singola operazione (che può quindi riguardare uno o più macchinari) che è normalmente espresso in  totale effetti, dato dalla somma del capitale dilazionato e degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente al momento dell'emissione degli effetti. 
Data l'incidenza variabile degli interessi, dipendenti dal tasso e dalla durata dell'operazione, non è stabilito un vero e proprio ammontare massimo di macchinari finanziabili.
Più è corta l'operazione, maggiore sarà l'importo agevolabile.
Normalmente il limite massimo della singola operazione, compreso interessi, è la conversione dei vecchi 3 miliardi di lire.

Importo massimo annuo
L'acquirente può stipulare più di un contratto Sabatini in un periodo di tempo. Ciascuna Regione definisce anche il totale massimo agevolabile di tutte le operazioni concluse entro l'anno solare (1 gennaio-31 dicembre) o entro i 12 mesi precedenti la data di trascrizione in Tribunale dell'operazione in oggetto.
Se una impresa deve acquistare importi prossimi al limite della singola operazione, é bene spezzare l'operazione in due o più acquisti separati, usufruendo del limite massimo di acquisto imponibile nei 12 mesi.
Normalmente il limite massimo del totale operazioni annue, esclusi interessi, è la conversione dei vecchi 4,5 miliardi di lire.

Particolarità
Se la macchina deve essere temporaneamente esportata all'estero, l'acquirente deve effettuare una comunicazione al Tribunale, al Venditore ed alla Banca, con la quale si impegna ad utilizzare la macchina in propri cantieri.
Se il Venditore e la Banca danno il proprio consenso questo va comunicato al Ente Agevolatore che provvederà a defalcare i contributi riguardanti la durata della temporanea esportazione, in quanto riguardanti territori non ammissibili all'agevolazione (al di fuori del territorio dello Stato).

 

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