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Il Macchinario

Ciascuna Regione
dà una propria definizione dei macchinari, e le informazioni seguenti sono
generalmente valide. Per le distinzioni, fare riferimento alla scheda della
Regione interessata.
Definizione
Sono generalmente considerati macchinari tutte le macchine utensili o di
produzione che entrano a far parte del ciclo produttivo
dell'acquirente.
E' considerato macchinario un bene dotato di una sua motorizzazione (motore
elettrico, a scoppio, ecc.).
Sono considerati macchinari anche i mezzi di sollevamento (carrelli
elevatori, gru, carriponte); i condizionatori d'aria (per ristoranti, cliniche,
ecc.); gli stampi per materie plastiche (i quali, pur non essendo motorizzati,
sono macchinari complessi).
Importo minimo
Generalmente ciascuna macchina venduta deve avere un importo imponibile minimo
di almeno Euro 516,45 (il vecchio milione di Lire). Se l'importo della singola
macchina è inferiore al minimo, il macchinario può essere finanziato
(ovviamente all'interno di un contratto più grande), ma non rientra
nell'agevolazione.
Autonomia funzionale del macchinario
Il macchinario deve avere una sua autonomia funzionale, nel senso che deve poter
funzionare senza essere collegato ad altri macchinari
Ad esempio:
-La vendita di un braccio escavatore da collegare ad un mezzo industriale non è
agevolabile se non ha un motore proprio, ma funziona attraverso il motore del
mezzo industriale.
-La vendita di un mezzo industriale completo di braccio escavatore, è
agevolabile in quanto il braccio è parte integrante del mezzo.
Ciclo produttivo
Il macchinario acquistato deve far parte del ciclo produttivo dell'impresa
acquirente, anche in senso ampio.
Ad esempio:
-Un tornio, pur essendo un macchinario a tutti gli effetti, è agevolabile
se l'impresa acquirente ha per oggetto lavorazioni meccaniche e non è
agevolabile se l'impresa acquirente ha per oggetto il commercio di frutta.
Esclusioni
Sono esclusi gli autoveicoli semoventi o rimorchiati muniti di targa PRA o
RINA. Le macchine da cantiere (targa gialla) o agricole (targa UMA) sono invece
ammesse.
Sono anche esclusi i mobili e gli arredi, le attrezzature, le macchine che, pur
essendo tali, non svolgono attività di produzione (es. distributori automatici
di bevande) o non fanno parte del ciclo produttivo (es. condizionatori d'aria
per uffici).
Importo massimo della singola operazione
Ciascuna Regione definisce l'importo
massimo agevolabile di ogni singola operazione (che può quindi
riguardare uno o più macchinari) che è normalmente espresso in totale
effetti, dato dalla somma del capitale dilazionato e degli interessi calcolati
al tasso di riferimento vigente al momento dell'emissione degli effetti.
Data l'incidenza variabile degli interessi, dipendenti dal tasso e dalla durata
dell'operazione, non è stabilito un vero e proprio ammontare massimo di
macchinari finanziabili.
Più è corta l'operazione, maggiore sarà l'importo agevolabile.
Normalmente il limite massimo della singola operazione, compreso interessi, è
la conversione dei vecchi 3 miliardi di lire.
Importo massimo annuo
L'acquirente può stipulare più di un contratto Sabatini in un periodo di
tempo. Ciascuna Regione definisce
anche il totale massimo agevolabile di tutte le operazioni concluse entro l'anno
solare (1 gennaio-31 dicembre) o entro i 12 mesi precedenti la data di
trascrizione in Tribunale dell'operazione in oggetto.
Se una impresa deve acquistare importi prossimi al limite della singola
operazione, é bene spezzare l'operazione in due o più acquisti separati,
usufruendo del limite massimo di acquisto imponibile nei 12 mesi.
Normalmente il limite massimo del totale operazioni annue, esclusi interessi, è
la conversione dei vecchi 4,5 miliardi di lire.
Particolarità
Se la macchina deve essere temporaneamente esportata all'estero, l'acquirente
deve effettuare una comunicazione al Tribunale, al Venditore ed alla Banca, con
la quale si impegna ad utilizzare la macchina in propri cantieri.
Se il Venditore e la Banca danno il proprio consenso questo va comunicato al
Ente Agevolatore che provvederà a defalcare i contributi riguardanti la durata
della temporanea esportazione, in quanto riguardanti territori non ammissibili
all'agevolazione (al di fuori del territorio dello Stato).
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