LEGGE 28 NOVEMBRE 1965, n. 1329 - Provvedimenti per l'acquisto di
nuove macchine utensili (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 14.12.1965)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito
oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al
conduttore per effetto del pagamento dei canoni macchine utensili o di produzione, nuove,
di costo, unitario o complessivo, superiore a L. 1 milione (Euro 516,45) (*), sempre che intenda godere
dei benefici della presente legge, deve applicare con le modalità che saranno determinate
ai sensi del successivo articolo 4, in una parte essenziale e ben visibile della macchina,
un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o del locatore, del tipo di
macchina, del numero di matricola della stessa dell'anno di fabbricazione e del Tribunale
nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto a norma del successivo articolo 3.
Art. 2
Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell'articolo 1 con atto
pubblico o con scrittura privata autenticata. Il venditore o il locatore devono consegnare
alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le
condizioni di vendita e le clausole contrattuali.
Art. 3
I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonché
gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su
apposito registro dal Cancelliere del Tribunale indicato nell'articolo 1.
Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo articolo 7.
Nel registro della Cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei
contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalità dei contraenti,
nonché quella della località in cui sarà installata o utilizzata la macchina.
La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva
della proprietà, o dei diritti del locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi
acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla
trascrizione stessa.
Art. 4
Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalità per l'applicazione ed il distacco
del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi
dalle Cancellerie dei Tribunali verranno determinati con decreto
del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia
e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 5
Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse, incorporate o congiunte ad un
immobile, sono sottoposte al regime giuridico dei beni mobili, ai fini della procedura di
esecuzione forzata, restando autorizzato il creditore a farle separare dall'immobile al
quale fossero connesse, incorporate o congiunte.
Art. 6
Il privilegio previsto dall'Art. 2762 del Codice civile ha, per le macchine
contrassegnate, una durata non superiore ai sei anni e non è soggetto alle condizioni
previste dal terzo comma dell'articolo stesso.
Il privilegio stesso spetta anche, osservate le formalità indicate dal quarto comma
dell'articolo 2762 del Codice civile a chi, nell'interesse del compratore, abbia
corrisposto la totalità o parte del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui
all'articolo 1.
Art. 7
I contratti di vendita con riserva di proprietà e quelli di locazione previsti dalla
presente legge possono essere ceduti con le forme e con gli effetti di cui agli articoli
1406 e seguenti del Codice civile.
Art. 8
Nei registri di cui al precedente articolo 3 devono essere trascritti a richiesta di
parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia data quietanza del
pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione.
Art. 9
A richiesta delle parti, il Cancelliere del Tribunale ove la macchina è registrata,
annota sul certificato di origine, di cui al secondo comma dell'articolo 2, gli estremi
delle trascrizioni e delle cancellazioni di cui alla presente legge.
A richiesta del compratore o del locatario, il venditore o il locatore sono tenuti a
dare atto sugli stessi certificati di origine delle rate e dei canoni pagati.
Art. 10.
Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine
contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del Codice
civile e 6 della presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'articolo 1.
Le cambiali così garantite devono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo
della macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione, o dell'atto
costitutivo di privilegio.
Le cambiali di cui al presente articolo devono a richiesta di parte essere trascritte
sul registro di cui al precedente articolo 3 a cura del Cancelliere, che annota sulle
stesse l'avvenuta trascrizione.
Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni.
Art. 11
Qualora più cambiali siano garantite sulla stessa macchina o sulle stesse macchine,
devono essere emesse contemporaneamente recare una numerazione progressiva con
l'indicazione, sull'ultima esse, che si tratta dell'ultima della serie.
Art. 12
Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate possono, fin dal primo
giorno di emissione, essere scontate anche in deroga ai vigenti statuti a) presso le
aziende di cui all'articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni e integrazioni, se di scadenza non superiore ai dodici mesi b) presso gli
Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della Legge 25 luglio 1952, n.
949, e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non inferiore ai dodici
mesi e non superiore ai sessanta.
Dette cambiali possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e
finanziaria, anche in deroga agli statuti e alle leggi vigenti .
Le cambiali di cui al punto a) possono essere riscontate presso l'Istituto di
emissione, quelle di cui al punto b) possono essere riscontate anche in deroga al vigente
statuto, presso l'lstituto centrale per il credito a medio termine.
Art. 13
Gli atti previsti dalla presente legge si rilasciano in originale.
Essi, inoltre, per un triennio dalla data in cui ha effetto la presente legge, sono
esenti da registrazione e dall'imposta di bollo.
Le cambiali emesse ai sensi della presente legge sono soggette alla tassa di bollo di
L. 1.000 quale che sia il loro importo e la loro scadenza.
Chiunque acquisti entro tre anni dalla data in cui ha effetto la presente legge
macchine contrassegnate ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini
dell'accertamento del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile,
dell'imposta sulle società e di ogni altro tributo in modo che l'ammortamento si compia
entro tre esercizi annuali.
Il contribuente è libero di fissare le percentuali di ammortamento di ciascun
esercizio anche in misura diversa da anno ad anno, purché nel tre esercizi non superi il
cento per cento.
Art. 15
Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una
macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di
origine della macchina, è punito ai sensi dell'articolo 469 del Codice penale. Alla
stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato
alterato o della macchina su cui sia stato alterato, cancellato o reso irriconoscibile il
contrassegno.
Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso
irriconoscibile da altri, apposto su macchina di chi egli abbia il possesso o la
detenzione, ovvero ometta di comunicare al Cancelliere del Tribunale indicato nel
contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta
irriconoscibilità, è
punito con la pena dell'ammenda da L. 50 mila a L. 200 mila o con l'arresto fino a tre
mesi.
Art. 16
La presente legge ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
decreto previsto dall'articolo 4.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 novembre 1965
Visto, il Guardasigilli Reale
SARAGAT
Moro- Reale - Lami
Sternuti - Tremelloni
(*) Così modificato dalla Legge 16 ottobre 1975 n. 493 (in precedenza il limite era di
L. 500.000).
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