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SabaLeasing
L'operazione di Leasing Sabatini presenta alcune differenze con
l'operazione di Sabatini classica, in quanto non si tratta di un contratto di vendita ma
di un contratto di locazione con patto di riscatto.
In questo caso la figura del Venditore è rappresentata dalla Società di Leasing, che
contrattualmente prende il nome di "Locatore".
La figura dell'Acquirente prende contrattualmente il nome di "Locatario".
Le rate prendono il nome di "Canoni".
Dato il carattere dell'operazione, nella quale il fido viene concesso
all'Acquirente locatario, il paragone con la forma classica di Sabatini può essere
effettuato con una operazione di sconto in pro soluto.
Tramite la locazione con patto di riscatto il Locatario, dopo aver pagato l'ultimo canone
di locazione, può esercitare la facoltà di acquistare il bene oggetto del contratto.
Mentre i canoni sono rappresentati da effetti cambiari, il canone di riscatto (normalmente
1% del valore delle macchine) non può esserlo, dato che altrimenti l'opzione diventa un
obbligo.
Dato che Il riscatto può avvenire al massimo al 60° mese, la durata reale del
finanziamento è più corta rispetto alla Sabatini classica.
Ad esempio,il piano più ricorrente di leasing Sabatini è fatto di 9 canoni semestrali
con il primo dopo 6 mesi (durata del finanziamento di 54 mesi), e con riscatto al 60°
mese.
Svolgimento dell'operazione:
Il fornitore di beni strumentali vende i macchinari tramite semplice
fattura alla Società di Leasing che a sua volta li affitta con patto di riscatto
all'Acquirente.
Dal punto di vista procedurale l'operazione è del tutto simile a quella classica, dalla
stipula del contratto fino all'erogazione del contributo.
Si possono ravvisare differenze sotto i diversi punti di vista, come presentate nelle
schede successive.
Leasing Sabatini
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Operazione Classica
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- Per ciascun mese di durata del contratto, può essere dedotto l'ammontare totale del
costo del contratto diviso per il numero dei mesi di durata del contratto.
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- Vengono detratti gli ammortamenti, secondo le politiche aziendali di bilancio.
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- Il contratto di leasing non può avere durata inferiore alla metà del periodo di
ammortamento del bene oggetto della locazione, altrimenti i canoni non possono essere
fiscalmente detratti.
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- Il limite minimo della durata del contratto è di 12 mesi.
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- Per il fornitore di macchinari si tratta di una operazione senza rischi in quanto il
rischio di insolvenza viene accollato dalla Società di Leasing.
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- Nelle operazioni di sconto Pro solvendo, il fornitore di macchinari si accolla il
rischio di insolvenza.
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- Il fornitore viene liquidato in base ad accordi presi con la Società di leasing
(normalmente da 30 a 90 giorni data fattura.
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- Il fornitore gestisce integralmente la pratica, per cui spesso riesce ad ottenere lo
sconto degli effetti in tempi più brevi.
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- Costa normalmente un po' di più in termini di tasso,
in quanto la società di leasing applica uno spread su di un tasso fisso (IRS
di periodo).
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- Normalmente il costo dell'operazione è pari al tasso di riferimento
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- La società emette una fattura unica per tutti i canoni, comprensivi di capitale ed
interessi. L'Iva va versata sul totale dei canoni, cioè anche sugli interessi ed è
quindi più elevata rispetto alla Sabatini classica.
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- L'Iva viene calcolata sul valore imponibile delle macchine vendute.
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- I tempi di approvazione della pratica sono normalmente più ridotti rispetto ad una
pratica di sconto in pro soluto
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- I tempi di approvazione della pratica sono molto ridotti nel caso di sconto in pro
solvendo, mentre si possono allungare nel caso di sconto pro soluto.
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- La Società di leasing è innanzitutto garantita dal macchinario. Se richiede
garanzie accessorie si limita, normalmente, a garanzie di firma.
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- Le banche, oltre alle garanzie di firma, richiedono spesso garanzie reali (pegno di
titoli o fideiussioni bancarie o assicurative il cui costo influisce sul Taeg
dell'operazione), in quanto non sono molto tutelate dal privilegio sui macchinari.
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