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FAQ

In questa sezione vengono pubblicate le risposte alle domande poste dai lettori. Dimmi anche da quale Regione scrivi, altrimenti non posso dare risposte.

  Vuoi porre una domanda?


Un’azienda lombarda con sede legale a Milano deve fare un investimento con Legge Sabatini per l’acquisto di macchinario da inserire in una propria unità produttiva dislocata in Toscana.
L’azienda ha diritto all’applicazione della contribuzione per il tasso agevolato e da quale regione: Lombardia o Toscana?(20/12/2006)

I contributi vengono erogati dalla Regione dove è situato il sito produttivo, e nel suo caso dalla Toscana.
Altrimenti tutti metterebbero la sede legale in Sicilia (per prendere maggiori contributi), e farebbero gli stabilimenti al nord.
In Toscana, comunque, i contributi Sabatini non ci sono e non ne è previsto il ritorno.


Vorrei sapere come ci si deve comportare con i nuovi bolli adesivi entrati in uso recentemente per l'integrazione delle cambiali: E' ancora necessario il timbro della posta anteriore alla compilazione del titolo, oppure no (visto che detti bolli già riportano la data)?  (06/09/2006)
Si, il timbro della posta o dell'Ufficio del Registro è sempre necessario, per collegare il bollo all'effetto.
La data che viene riportata sul bollo, unitamente al numero di serie, serve per identificare il bollo per un eventuale controllo da parte dell'amministrazione (per vedere se il bollo è autentico). 

Potete indicarmi quale sia la normativa in merito? 
Si fa riferimento all'allegato "A" art. 5 e successivi del TU sull'imposta di bollo (DPR 26/10/72 n. 642 e succ. modifiche).

La ratio della norma sta comunque nel rendere esecutivo un titolo sin dall'origine (emissione), tramite la bollatura. 
Senza esecutività, il possessore del titolo non può effettuare azioni legali dirette, anche se può far valere i propri diritti in un giudizio ordinario, all'interno del quale deve far valere le ragioni del proprio credito, vincere la causa e passare agli atti esecutivi (ci vogliono in media 10 anni). 
La cambiale regolarmente bollata e protestata, invece, equivale ad una causa vinta, ed il possessore può passare direttamente agli atti esecutivi (precetto e sequestro), senza passare per il giudizio.
In parole povere: lo Stato incassa 120 euro di bollo su di una cambiale di 10.000 euro. Se fosse sufficiente mettere la sola marca da bollo stampata dal tabaccaio, probabilmente il furbo che è dentro di noi chiederebbe al tabaccaio 12 bolli da 10 euro, attaccandone solo uno dietro la cambiale. 
Alla scadenza si andrebbe a chiedere il pagamento dell'effetto. 

  • Se il debitore paga, abbiamo speso solo 10 euro di bolli. 

  • Se il debitore non paga, attacchiamo anche gli altri 11 bolli e facciamo protestare la cambiale.
    Sarebbe carino così, ma lo Stato ci pensa in anticipo a queste cose!


Sono titolare di un'azienda agricola in Emilia-Romagna che ha ottenuto concessione edilizia per adeguamento allevamento avicolo esistente (nuova costruzione e nuova attrezzatura per benessere animale) e volevo pertanto sapere se era possibile usufruire della legge Sabatini per usufruire di qualche finanziamento o abbattimento interessi. Contratti di acquisto già effettuati. inizio lavori : autunno 2006. (03/09/06)

La Regione Emilia Romagna non prevede contributi per la Legge Sabatini nel settore agricolo primario. L'iniziativa è comunque finanziabile a tasso di mercato.


Voglio sviluppare un progetto internazionale. Devo acquistare macchinari informatici per la mia sede in Italia e macchinari informatici, autovetture, un sito internet, affittare un ufficio e richiedere consulenze per una sede negli USA. Rientra questo progetto nella casistica prevista dalla Legge Sabatini? (30/08/06) 

La Legge Sabatini finanzia solo l'acquisto dei macchinari (computer ecc.) per sedi operative in Italia.


Volevo sapere se la ditta venditrice ha lo stesso possibilità di riappropriarsi del bene in merito ad un contratto sabatini pro solvendo, quindi con riserva di proprietà, registrato presso un tribunale di diversa giurisdizione rispetto a dove e' allocata la macchina (luogo descritto in contratto). (29/08/2006)

Si, senza dubbio. Ovviamente ci devono essere i presupposti (mancato pagamento delle rate ecc...).


(25/08/2006)LA MIA AZIENDA HA ACQUISTATO UN IMPIANTO CON LA LEGGE SABATINI PRO SOLVENDO QUINDI CON RISERVA DI PROPRIETÀ 
ABBIAMO CONTESTATO L'IMPIANTO DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA, ED IL VENDITORE HA FATTO VARI INTERVENTI SENZA MAI RISOLVERE DEL TUTTO I PROBLEMI. 
IL MALFUNZIONAMENTO, LA MANCATA PRODUTTIVITA'  E LE RATE CHE PAGAVAMO CI HANNO PORTATO IN DIFFICOLTA' . ALLA ENNESIMA NOSTRA RICHIESTA DI DEFINIRE ALCUNI PROBLEMI, IL VENDITORE HA INVECE FATTO ISTANZA X RIENTRARE IN POSSESSO DEL MACCHINARIO. 
CI STIAMO OPPONENDO TRAMITE IL NOSTRO AVVOCATO. VISTO CHE SI FIRMANO CAMBIALI E CHE IL VENDITORE E' TUTELATO DA UN RISERVATO DOMINIO, NOI CHE ABBIAMO INVESTITO IL NOSTRO FUTURO E CHE A CAUSA PROBLEMI DI NATURA DIFETTOSA, SIAMO TUTELATI IN QUALCHE MANIERA? GRAZIE

La Sabatini non è altro che un mezzo di pagamento, e Vi sareste trovati nelle stesse condizioni anche con un pagamento in contanti, un leasing o con qualsiasi altra forma di pagamento.
Pertanto, dimenticando la Legge Sabatini, avete a disposizione tutte le azioni legali per la tutela dei Vostri diritti.
In particolare, è vero che il venditore è tutelato dalla riserva di proprietà, ma il codice civile dice.. 

Art. 1526 Risoluzione del contratto
Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre il risarcimento del danno (1223).
Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta (1384).

In ogni caso, se avete subito dei danni a causa del mancato funzionamento della macchina avete diritto ad un risarcimento, al quale andrebbero sommati i danni per immagine dovuti al protesto degli effetti.
Ovviamente siamo in Italia e per vedere tutelati i Vostri diritti ci vorrà un po'.
Buona Fortuna e Cordiali Saluti


Vorrei creare un laboratorio informatico aperto al pubblico. A tal proposito vorrei chiedere un finanziamento della legge 215 per l'imprenditoria femminile. Si sa che i tempi sono lunghi, per cui in attesa del finanziamento pensavo di acquistare HW per un valore di circa 50.000.000 mediante un leasing Sabatini. A tal proposito vorrei sapere se sono richieste particolari garanzie per ottenere il finanziamento (si tratta di una snc), e cosa accade al beneficiario del finanziamento nel caso in cui non sia in grado di pagare le rate. Oltre al ritiro delle macchine ci sono penali da pagare ? 

Usufruire di un'agevolazione vuol dire (normalmente) rinunciare alle altre. Nel tuo caso, se acquisti i computer con un leasing Sabatini, non potrà accedere alle agevolazioni previste dalla legge di cui mi parli (e che non conosco). Ti consiglio: 1) Di verificare la possibilità di acquistare i beni prima di avere l'agevolazione 215; 2) di verificare la compatibilità tra un'operazione di leasing e la 215; Se 2) è possibile, è consigliabile fare un leasing ordinario che costa di meno, e prendere le agevolazioni 215, che saranno sicuramente di più di quelle Sabatini.

Per le garanzie, bastano le firme dei soci, se la società è in piedi da almeno 18 mesi ed i soci (o garanti: genitori, amici ecc.) hanno un patrimonio immobiliare a disposizione.

Le rate Sabatini sono cambiali, e non pagarle vuol dire appiccicarsi addosso un'etichetta dalla quale difficilmente si esce. In futuro non ci saranno banche disponibili a finanziarla.


Siamo un'azienda produttrice di .....: poichè ogni nostro impianto è composto da più macchinari, è necessario apporre una targhetta rossa con funzione di pubblicità legale su ogni macchina o è sufficiente una sola targhetta per tutto l'impianto? 

Normalmente questa è una tutela del venditore o del produttore, per cui spetterebbe a Voi stabilire su quali macchine mettere le targhette che Vi tutelano. Genericamente per impianto si intende un complesso di macchinari che non possono funzionare l'uno senza l'altro, collegati fisicamente e da un procedimento logico di lavoro. L'individuazione corretta dei macchinari vi permetterà, in sede di controversia, di andare a riprendere tutte le macchine vendute, senza che l'acquirente possa fraudolentemente sottrarne una parte non individuata contrattualmente.

Nei casi di pro soluto, potrebbe interessarVi di meno, e tentare di agevolare l'acquirente facendogli pagare meno spese di trascrizione. Un'alternativa potrebbe essere quella di descrivere il macchinario come "Impianto tipo A, composto da ............ ecc.", anche se è consigliabile descrivere puntualmente tutte le macchine fisicamente separate tra di loro.


1)Vorrei sapere se per concludere un contratto con Legge Sabatini é obbligatoria la presenza contestuale dei contraenti presso il notaio;

No, il contratto può essere firmato dai contraenti in tempi e luoghi differenti. Vedere http://www.leggesabatini.it/notaio.html

2) inoltre i macchinari possono essere consegnati immediatamente dopo la stipula del contratto e l'apposizione dei sigilli? Quanto tempo intercorre?

Nella pratica, i macchinari possono essere consegnati anche prima della stipula del contratto. L'importante è che la fattura venga emessa dopo la firma del contratto. Nel caso da lei proposto, se il contratto è stato stipulato ed i sigilli apposti, cosa vuole aspettare ancora?


Desidero sapere se è possibile finanziare l'acquisto delle camere d'albergo con la Sabatini. Per camere intendo i mobili.

I mobili non rientrano tra i beni agevolabili e finanziabili con la Legge Sabatini.


Desidererei sapere se è possibile usufruire della legge Sabatini per acquisire stampi per pressofusioni in alluminio, che non verrebbero utilizzati dall'azienda ma dati ad aziende terziste.

Tra gli obblighi per l'ottenimento del contributo, rientra quello di utilizzare il macchinario per una propria unità produttiva. Il caso tipico di riferimento è quello di un'azienda che acquista beni per effettuarne il noleggio (tipo carrelli elevatori) o il comodato (frigoriferi dell'algida). In questo caso non è possibile ottenere l'agevolazione, anche se l'oggetto sociale dell'acquirente prevede il noleggio, in quanto tali macchinari non sono inseriti nel ciclo produttivo dell'impresa che li dà in noleggio, quanto nella struttura produttiva di quella che li utilizza.

Alcune regioni (In particolare Emilia Romagna), a termine di regolamento, i beni oggetto delle iniziative devono essere utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità produttiva situata nel territorio regionale. Si considerano pertinenti ad una propria unità produttiva, anche se dislocate fisicamente al di fuori dell'unità produttiva o della regione: 
- le macchine portatili o semoventi, purché utilizzate da personale incaricato dal soggetto beneficiario;
- le macchine impiegate nei cantieri edili, purché utilizzate da personale incaricato dal soggetto beneficiario;
- i macchinari installati presso terzi, ma utilizzati direttamente dal soggetto beneficiario, in virtù di collegamenti di qualsiasi tipo (radio, telematici, elettronici, ecc.) con propria unità produttiva; 
- i macchinari installati presso terzi, purché necessari alla prestazione di servizi e gestiti dal soggetto beneficiario (ad esempio le macchine per somministrazione di bevande od altri alimenti, per scatto, sviluppo e stampa delle foto-tessera, ecc.).


Devo acquistare una macchina utensile per la mia azienda , il mio commercialista mi ha sconsigliato di istruire una pratica per la legge sabatini, in quanto i tempi sono lunghi e l'approvazione non sempre ha esito positivo. 

L'esito della pratica dipende da quanto costa il macchinario e da come si presentano le carte della sua azienda.


- nel 97, ho acquistato una macchina agricola con la Sabatini, e ho ancora 4 rate da pagare(3 se escludiamo quella di giugno prossimo), posso versarla al concessionario o comunque venderla per acquistarne una di maggiore potenza per esigenze aziendali e usufruire ancora della Sabatini?. Oppure posso tenere la macchina e acquistarne una nuova usufruendo comunque della Sabatini?

Se la macchina deve essere venduta, occorre fare il riscatto anticipato degli effetti residui alla banca, e versare anche la quota di contributo ricevuta e non spettante (quella sulle ultime tre rate). Successivamente occorre provvedere alla cancellazione della riserva di proprietà o del privilegio presso il Tribunale. Terminata questa procedura la macchina può essere tranquillamente venduta a terzi.
Inoltre i limiti di cumulo della Sabatini sono molto alti (massimo 4,5 miliardi di macchine acquistate in un anno)


Può una s.r.l. (piccola impresa) usufruire della legge Sabatini (si occupa di servizi informatici).

La risposta è sì, senza dubbio, tenendo presente che possono essere acquistati solo macchinari.


Sono un medico specializzato in Oculistica; vorrei sapere se la Sabatini può essere applicata in modo conveniente ad un lavoratore autonomo ed in quali termini.(01/05/01)

La Sabatini è applicabile alle imprese iscritte alla Camera di Commercio, e non credo che lei rientri in questi casi. Nell'ambito medico, sono finanziabili le case di cura private, le società di servizi, i laboratori di analisi, qualificabili come imprese.


Vorrei sapere se il finanziamento tramite legge sabatini è incompatibile con altre forme di contributi (vedi per ultimo il credito d'imposta previsto dalla finanziaria L.388/2000) sugli investimenti produttivi nelle aree svantaggiate, considerando che la mia impresa svolge la propria attività in provincia di Agrigento. 

Il finanziamento Sabatini è normalmente compatibile e previsto con tutte le forme di agevolazione (488, 341, 266 ecc.). Il contributo Sabatini no, per cui bisogna optare tra un contributo o l'altro. Per quello che riguarda la compatibilità con la nuova finanziaria, Vige quanto sopra, mentre la Tremonti è compatibile e cumulabile.


Vorrei sapere dove si possono acquistare le targhette e tutto il necessario per la sigillatura di beni oggetto di operazione Sabatini. 

Noi abbiamo delle nostre targhette e tutto l'occorrente per l'applicazione. Le targhette possono essere fornite anche dall'Istituto che cura la pratica ed il resto è reperibile presso i ferramenta.


Vorrei chiederle delle informazioni. Può uno studio medico, costituito in forma societaria, beneficiare della Sabatini Leasing, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature, inerenti allo svolgimento della propria attività? Esistono finanziamenti agevolati per le scorte di magazzino? 

La legge Sabatini agevola le imprese, costituite come tali ed iscritte al REA della CCIAA. Veda lei se si tratta di una associazione tra professionisti (iscritta credo all'albo dei medici) o se si tratta di una società di servizi iscritta alla CCIAA. In questo secondo caso è possibile utilizzare la Legge Sabatini, sia nella forma tradizionale (più conveniente) che del Leasing Sabatini.

Per il finanziamento delle scorte non mi risulta che ci siano finanziamenti. Sicuramente la Legge Sabatini non li agevola.


Vorrei sapere se la legge è valida anche per l' acquisto di macchinari di provenienza estera (paesi comunitari) e se è applicabile solo a macchine operatrici oppure a qualsiasi macchina utilizzabile nel ciclo produttivo di un' azienda. 

E' possibile sia finanziare qualsiasi macchina utilizzabile nel ciclo produttivo di un'azienda, che macchine provenienti dall'estero, a condizione che il venditore abbia sede in uno dei paesi comunitari.


Vorrei delle informazioni inerenti al tasso agevolato. In pratica vorrei saper se nel caso di un'azienda beneficiaria della Legge Sabatini, operante al sud, quindi con un contributo del 100% del tasso di riferimento, non avrà a carico alcun costo di interesse? Come funziona praticamente? 

Il calcolo del contributo è estremamente complesso, e rientra il due ipotesi fondamentali. Forniamo un esempio numerico relativo al mese attuale e per un finanziamento di 100.000.000
1) Contributo erogato all'acquirente: L'acquirente paga 10 rate semestrali da L. 17.670.000 e riceve un contributo di circa L. 16.602.000 dopo 6 mesi. Il totale interessi a carico dell'acquirente è di L. (17.670.000-16.602.000) = circa 1 milione. Se si pensa che i 17.602.000 si pagano in 5 anni e che 16.602.000 vengono erogati dopo 6 mesi, è chiaro che sul contributo maturano interessi per 4,5 anni ed alla fine dei 5 anni le due cifre si equivalgono. Il contributo può essere utilizzato per pagare la rata.
2) Contributo erogato al Venditore. L'acquirente paga 10 rate semestrali da L. 10.000.000 ed effettivamente paga il tasso zero. Il contributo viene dato al venditore per L. 16.602.000 dopo sei mesi, ma al venditore vengono pagati subito non 100 milioni, ma la differenza con il contributo, ovvero L. 83.400.000.
La seconda ipotesi è più vantaggiosa per l'acquirente, ma occorre trovare il venditore disponibile a prendere subito meno soldi.


Vorrei sapere se è possibile autenticare un contratto di privilegio da un notaio della provincia del venditore e se esiste una regola a tal proposito. In effetti da quel che conosco il privilegio dovrebbe essere registrato nel tribunale competente del luogo dove deve essere installato il macchinario altrimenti in caso di pignoramento del bene in una visura di privilegio questo non risulterebbe visto la mancanza di collegamenti telematici tra i tribunali, o sbaglio? Se io ad esempio voglio registrare il contratto in un Tribunale diverso da quello competente per il venditore o compratore lo potrei fare? 

Nel caso di privilegio Sabatini, e solo Sabatini, la risposta è sicuramente si (è possibile autenticare un contratto di privilegio da un notaio della provincia del venditore), in quanto il privilegio Sabatini prescinde da qualsiasi luogo (venditore, acquirente, macchina), in quanto il regime di pubblicità legale è legato al contrassegno Sabatini visibile sulla macchina e non al registro dei privilegi. Se il Venditore è di Milano, l'acquirente di Catania, la macchina è a Roma, ed il contratto viene autenticato a Pescara, il Tribunale competente è quello di Pescara.
Nel caso di Privilegio non Sabatini, ha ragione lei.


avendo già presentato domanda di contributo legge sabatini, vorrei sapere se lo stesso è compatibile con la legge 215/92 per l'imprenditoria femminile. In particolare, nel caso in cui l'approvazione della 215 sia successiva a quella della sabatini ed inoltre siano già cominciati i pagamenti, è possibile restituire il contributo ottenuto in c/o interessi ed usufruire liberamente della 215?

Per un principio generale, due contributi non possono essere presi sullo stesso investimento, e questo sicuramente vale anche per la Legge 215. E' anche possibile rinunciare ai contributi, sia prima che dolo la loro erogazione: nel secondo caso, occorrerà pagare degli interessi per il tempo tra l'erogazione e la rinuncia.

Per quanto concerne la compatibilità con la Legge 215, dato che il nostro studio si occupa esclusivamente di Legge Sabatini, dovrebbe rivolgersi al consulente che le ha curato la pratica di 215.


ALCUNI CLIENTI CI HANNO RICHIESTO SE FOSSE POSSIBILE, UTILIZZANDO LA LEGGE SABATINI, ACQUISTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE VENDUTE DA UNA SOCIETA' SVIZZERA CHE A SUA VOLTA LE ACQUISTA DA SOCIETA' STATUNITENSI. COSTITUISCE UN PROBLEMA L'ACQUISTO DEI MACCHINARI DA SOCIETA' EXTRA EUROPEE ? 

Un requisito fondamentale è che il venditore abbia sede in uno degli stati membri della UE, anche se il macchinario è di produzione extraeuropea. Per sede va bene anche un punto di rappresentanza commerciale, purché iscritto alla CCIAA o equivalente in un paese europeo. (Vedi qui)


Vorrei sapere se un macchinario acquistato con legge Sabatini può essere ceduto dall'acquirente al venditore e con quale procedura 

La procedura da utilizzare è quella del riscatto (http://www.leggesabatini.it/riscatto.html), con la quale il venditore o l'acquirente richiedono alla banca che ha finanziato l'operazione il riscatto degli effetti in circolazione. La procedura comporta l'addebito anche della parte di contributo ricevuta e non di spettanza, relativa agli effetti in scadenza.


La ns società vende macchine movimento terra in genere. A volte capita che il n. di matricola non sia disponibile, ma che l'acquirente voglia firmare il contratto. E' possibile, omettere, sul contratto l'indicazione del n. di matricola, e indicarlo successivamente sul certificato di origine? 

La risposta è sicuramente si. Nel contratto può citare "Il numero di matricola delle macchine vendute sarà indicato nel certificato di origine" o formula similare.


Vorremmo sapere se un macchinario acquisito con Legge Sabatini può essere ceduto dall'acquirente a un commerciante estero.

Un macchinario Sabatini non può essere ceduto nelle vie normali (fattura e basta), ma tramite una procedura particolare. http://www.leggesabatini.it/cessione.html
Occorre un atto di cessione, che presuppone l'accordo del venditore, del cessionario e del cedente. Non da ultimo occorre comunicare la cessione anche alla banca che ha scontato gli effetti.
Tale atto implica la perdita del contributo per la frazione di rateizzazione esistente http://www.leggesabatini.it/revoca.html
Il fatto che il cessionario sia o meno un'azienda estera non ha quindi nessuna importanza.
Nel Vostro caso, a mio avviso, occorre riscattare il contratto e rivendere il bene all'estero.


E' POSSIBILE APPLICARE L'ESENZIONE IVA, PER CHI VENDE MOLTO ALL'ESTERO, (LETTERA DI INTENTO) PER L'ACQUISTO CON LEGGE SABATINI ?

Certamente, avendo la disponibilità del plafond Iva.
Tra le modalità di pagamento va citato l' art. 8. del DPR iva e la relativa dichiarazione d'intento.


Vorrei sapere se è possibile dare in noleggio un bene acquistato ai sensi della legge Sabatini. 

Non è permesso il noleggio "a freddo". E' permesso il noleggio con operatore.


Con riferimento ad una operazione di acquisto tramite L.1329 di un macchinario, la ditta venditrice, che ritiene che il netto ricavo dell'operazione Sabatini dovesse aver valuta il giorno di consegna della macchina (..), portato poi al giorno di presentazione degli effetti (50 gg dopo), ci chiede di pagare la cifra di lire .... a titolo di differenza tasso interesse e L. .... per imposta una tantum). Premesso che il punto 14) del contratto di vendita salvaguarda l'importo di lire ..... netto per tutte e due le parti e che la ditta venditrice ha incassato ....... lire, premesso che non c'è nessuna clausola attinente alla salvaguardia del giorno di valuta del netto ricavo dello sconto degli effetti è corretta la tesi sostenuta dalla ditta venditrice ?

Come da lei accennato è il contratto a fare fede, essendo una scrittura privata tra le parti.
Se i contratti sono come quelli standard riportati sul nostro sito, ritengo più che corretto il suo comportamento, ovvero la salvaguardia del prezzo di vendita del venditore ed il rimborso della differenza tra il bonifico netto ricevuto dal venditore ed il prezzo pattuito per la vendita.
Guardando l'operazione nel suo complesso, si può ritenere congrua la differenza di tempo tra la consegna della macchina ed il suo pagamento (51giorni), rispetto ad un normale pagamento commerciale (30-60-90 giorni: in casi di importi rilevanti si arriva anche a dilazioni dirette fino a 180 giorni).
Tra l'altro anche le società di leasing, per importi rilevanti, pagano con le stesse dilazioni allo scopo di ridurre i canoni all'acquirente. Dal punto di vista generale, il suo venditore avrebbe avuto ragione ad accampare qualche pretesa se la pratica si fosse protratta per tempi più lunghi (nelle pratiche Sabatini i tempi di incasso sono legati a troppi fattori esterni), o comunque in base ad una specifica pattuizione contrattuale.


Le spese del cancelliere del Tribunale per la punzonatura del sigillo, sono a carico dello Stato o della ditta acquirente ? 

Anche se ogni Tribunale fa a modo suo, le spese della pratica sono normalmente a carico dell'acquirente.


Ho acquistato un macchinario usufruendo della legge sabatini. Dopo due anni vorrei rivenderlo è possibile? Dovrò continuare a pagare io, o posso trasferire il debito al nuovo acquirente? 

Sì, è possibile vendere il macchinario. Occorre però fare una cessione del contratto Sabatini, con la restituzione proporzionale del contributo ricevuto a suo tempo.
Lei rimarrà comunque vincolato al pagamento delle cambiali, avendo apposto la firma sulle stesse.
In alternativa, se ha intenzione di sostituire il macchinario con uno più rispondente alle sue esigenze, potrà chiedere al venditore di effettuare il  riscatto anticipato, con restituzione proporzionale del contributo sugli interessi ancora da pagare, ed acquistare il nuovo.
Rimane sempre valido il principio per il quale la durata del finanziamento deve essere uguale o inferiore alla durata del bene.


Gradirei avere dei chiarimenti sulla possibile interazione tra la 488 e la legge Sabatini.
Un'azienda della Campania che ha avviato una pratica con la 488, può ottenere in aggiunta l'eventuale contributo in c/capitale disposto dal FERS per un'operazione di acquisto di macchinari o deve rinunciarvi? 

Non è possibile cumulare le differenti tipologie di contributi. E' però possibile utilizzare la Sabatini come mezzo per finanziare l'acquisto dei macchinari.


Vorrei sapere se attrezzature varie per panificio già acquistate nel corso dell'anno con fatture possano essere ugualmente finanziate. il costo complessivo delle attrezzature è di L. 150.000.000. tengo a precisare che trattasi di ditta individuale nata ad ottobre '99 che a causa della mancata agibilità del locale affittato, giunta solo a maggio 2000, è diventata realmente operativa in maggio 2000 e di conseguenza nell'unico 2000 risulta una perdita di L. 8.000.000. 

Le fatture di vendita devono essere emesse tassativamente dopo il contratto Sabatini. Nel suo caso non è possibile fare nulla


Gradirei sapere se è previsto nella Legge Sabatini, anche il finanziamento per acquisto dei Mobili, (arredamento delle Camere d'Albergo e la Hall e quant'altro è considerato facente parte dell'arredo). 

La risposta è negativa, in quanto possono essere finanziati solo i macchinari (per un albergo, ad esempio, gli impianti di cottura o lavanderia).


E' possibile vendere a terzi beni sotto agevolazione (con contratto ancora in corso) girando il contributo ricevuto al nuovo acquirente? Se sì, qual'è l'iter da seguire e come ci si comporta con le cambiali? Grazie 

Troverete alcune delucidazioni all'indirizzo
http://www.leggesabatini.it/cessione.html
http://www.leggesabatini.it/revoca.html
http://www.leggesabatini.it/riscatto.html

In parole povere la risposta è no!


All'inizio di quest'anno ho acquistato delle attrezzature agricole tramite un finanziamento Sabatini, con contributo a favore dell'acquirente.
L'importo del finanziamento è di circa 113.000.000, mentre l'importo degli interessi calcolati di circa 23.000.000.
Ora io mi chiedo come mai il contributo liquidatomi corrisponde a circa lire 13.000.000. Allora non è vero che con la Sabatini si acquista a tasso zero? Se avessi saputo che c'era l'inghippo, non avrei fatto quest'acquisto per me così oneroso. 

Il tasso zero Sabatini non vuol dire interessi zero. Soprattutto non vuol dire che le vengono restituiti tutti gli interessi che le ha fatto pagare il venditore, ma che le vengono restituiti una buona parte degli interessi che avrebbe dovuto pagare.
Per poter avere fare un calcolo preciso, mi dovrebbe mandare via fax (085/74661) la lettera dell'Ente Agevolatore di approvazione del contributo.
Considerato che il contributo massimo è del 15% dell'imponibile (circa 17
milioni), e che in gennaio avrebbe dovuto pagare circa 19.500.000 di interessi, il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,5 milioni. Ovviamente bisogna anche vedere se i 113 milioni sono iva esclusa o compresa (sull'iva non c'è contributo), e la durata del finanziamento (3,4 o 5 anni).
A mio avvviso il venditore le ha fatto pagare un po' di interessi in più, ma bisogna vedere anche se ci sono alcune spese che non le sono state addebitate (assicurazioni del credito, bolli effetti, notaio, trascrizione), che invece di essere pagate in contanti sono state anticipate dal venditore e comprese negli interessi.. Talvolta, soprattuto nel settore agricolo, succede.


Trattasi di uno Studio Professionale, Un Dottore specialista in stomatologia che deve acquistare una attrezzatura di laboratorio, ha diritto alle agevolazioni previste dalla Sabatini? 

La Sabatini si applica alle piccole e medie imprese, per cui tutti i settori professionali sono tagliati fuori.


Vorrei avere dei chiarimenti circa non solo le modalità ed i tempi di erogazione del contributo c/interessi per il venditore e per l'acquirente ma anche per come contabilizzare lo stesso. Inoltre nella fattura che emette il venditore devono essere inclusi gli interessi? per cui il totale fattura sarebbe dato dalla somma dell'imponibile dell'iva e degli interessi? 

Sino al 31/12/99 i tempi di erogazione dei contributi viaggiavano a circa 4-6 mesi dallo sconto degli effetti. Con la delocalizzazione voluta dalla legge Bassanini, le competenze sono passate alle regioni dal primo gennaio di quest'anno. A tutt'ora non è possibile stabilire una tempistica precisa. I tempi di erogazione torneranno ai livelli del '99 dopo un primo periodo di ritardo, per il momento invalutabile.

Gli interessi possono essere inclusi nella fattura dei macchinari o in una fattura separata, come specificato all'indirizzo http://www.leggesabatini.it/fattura.html

anche il contributo può essere contabilizzato come riportato all'indirizzo http://www.leggesabatini.it/fisco.html#contributi .


Vi sarei grato se poteste indicarmi la fonte normativa sulla base della quale è consentita la consegna della macchina prima della conclusione del contratto Sabatini. 

In base ad una circolare dell'Ente Agevolatore, anche abbastanza recente, la fattura deve essere emessa successivamente o contestualmente al contratto. Sino a qualche anno fa, venivano ammesse anche operazioni con fattura precedente il contratto.
La circolare in parola ha ristabilito un ordine logico degli eventi, che doveva comunque essere naturale (prima vendo e poi fatturo) , mentre il caso contrario era ovviamente illogico (prima fatturo e poi vendo?), dato che la fattura rappresenta vendita di per sé.
In merito alla consegna della macchina, non esistono ancora circolari specifiche, per cui si può attenere alla Legge Fiscale.
Ad esempio, per consegne in conto visione è possibile sospendere la fatturazione per un certo periodo (mi sembra addirittura di 6 mesi), all'interno del quale l'acquirente può decidere di acquistare o meno il bene.
Anche nella vita ordinaria, la consegna del bene spesso avviene prima della fattura a mezzo documento di trasporto (fatturazione differita), dato che per emettere la fattura si ha tempo fino al giorno 15 del mese successivo alla consegna. ( Articolo 21 comma 4 del DPR 633/72 e successive modificazioni).


Desidereremmo sapere se è possibile emettere fatture d'acconto relative all'Iva, prima del perfezionamento del Contratto dal Notaio. Grazie. 

La fattura Sabatini deve necessariamente seguire il contratto di compravendita.
La legislazione fiscale comunque prevede che possano essere emesse fatture di acconto, che sono del tutto simili alle fatture di vendita, ma riguardano un acconto e non un bene. Ad esempio, su di un bene di € 100 è possibile emettere una fattura di € 10 per acconto, che sarà strutturata come segue:
acconto €10+ Iva su acconto € 2 = L 12 Totale fattura.
Successivamente, prima della fattura Sabatini, l'acconto potrà essere stornato con una nota credito o nella stessa fattura. Ovviamente le cifre date in acconto esulano dalla dilazione sabatini e sulle stesse non verranno conteggiati i contributi.
Nel Vostro caso specifico, visto che si fa riferimento alla sola iva, le cifre eventualmente ricevute non hanno la natura di acconto, ma di caparra confirmatoria, per la quale è sufficiente emettere una ricevuta non soggetta ad iva. La caparra confirmatoria verrà stornata al momento della fattura.
Viceversa occorre emettere una fattura di acconto di € 20+ €. 4 di Iva, per un totale di € 24.

In riferimento alla e-mail di cui sopra, Vi esponiamo quanto segue:
a fronte di un Contratto di vendita di Lire 50.000.000 + Iva 20%, il cliente versa, quale acconto (escludendo il discorso "Caparra Confirmatoria"), prima del perfezionamento del Contratto Sabatini dal Notaio, la somma di Lire 10.000.000 (pari all'importo Iva).
Di conseguenza, noi andremo ad emettere fattura di acconto di Lire 8.333.334 + Iva 20%.
Sul Contratto Sabatini andremo ad indicare che il cliente ha versato la somma di Lire 10.000.000, quale acconto (specificando che esso è stato versato prima della stipula del Contratto).
Al momento della consegna del bene, emetteremo fattura come segue:
Imponibile bene ................... Lire 50.000.000
Storno fattura d'acconto......... Lire   8.333.334
Totale Imponibile Fattura ...... Lire 41.666.666
Iva 20% .............................  Lire 8.333.334
Totale Fattura ...................... Lire 50.000.000
La ns. domanda è:
l'importo che verrà finanziato dall'Istituto Sovventore sarà,comunque, di Lire 50.000.000? 

La Legge Sabatini è bella perchè non ha uno schema preciso. La mia risposta deriva solo dalla mia esperienza nel campo, ma può succedere benissimo che un Istituto di credito faccia esattamente l'opposto di quello che le dirò.
I 10 milioni versati dal cliente in acconto, solo casualmente sono pari all'importo dell'IVA, mentre in realtà sono una quota di macchinario ed una quota proporzioanle di IVA. Stando alla casistica in nostro possesso, gli istituti di credito normalmente non finanziano l'IVA (per ovvie ragioni), per cui nel caso specifico verrà finanziato solo l'importo di € 41,6 milioni, mentre il cliente dovrà versare i restanti 8,3 milioni di iva residua. Se la banca è d'accordo, però, si può arrivare anche a dilazionare i 50 milioni (dei quali solo 41,6 sono di imponibile e la restante parte di IVA).
Sicuramente, e questo è certo, l'Ente Agevolatore calcolerà l'agevolazione sui soli 41,6 milioni, con un danno economico per il cliente che non prenderà l'agevolazione su 8,3 milioni. In base alla normativa vigente il contributo viene infatti calcolato non sull'importo del bene, ma sulla parte di importo imponibile che viene dilazionata.
In futuro forse è meglio utilizzare la Caparra Confirmatoria per risolvere il problema in maniera più lineare.
Per il caso specifico, nei limiti della legge fiscale, emettendo una nota credito dell'importo di acconto ed emettendo una fattura nuova per L. 50 m.la + iva, la Banca vi finanzierà i 50 m.ni ed il cliente prenderà l'agevolazione su tutto l'importo. Occhio non vede....


Gradirei sapere se e' possibile acquistare un autocarro con gru da destinare alla propria attivita' lavorativa con La Legge Sabatini. 

La gru sicuramente si, l'autocarro sicuramente no.


ho una pratica sabatini in corso per l'acquisto di un macchinario nuovo del valore di lit. 180 milioni ma stranamente mi è stata chiesta una fidejussione bancaria di lit. 90 milioni è una richiesta lecita da parte dell'istituto che delibererà 

L'istituto che deve finanziare l'operazione può richiedere tutte le forme di garanzia che ritiene opportune, ivi compresa la fidejussione bancaria totale o parziale.
Ovviamente la qualità e l'importo delle garanzie richieste dipende da una serie di fattori quali:
- gli anni di vigenza dell'azienda;
- Lo stato qualitativo dei bilanci (fatturato, utili, ammortamenti, indebitamento), anche in relazione all'importo dell'acquisto ;
- il tenore delle garanzie offerte (avalli di persone fisiche o giuridiche titolari di reddito e patrimonio immobiliare);
La fideiussione bancaria è una garanzia richiesta quando la situazione non è delle migliori, in quanto è la più semplice da attivare.
Oltremodo la fideiussione bancaria è una maniera elegante per dire di no, in quanto la patata bollente viene lasciata all'acquirente, che deve adoperarsi presso una banca che lo conosce bene per ottenere un fido di difficile reperibilità (dal punto di vista bancario la fideiussione è un primo rischio assoluto, più rischioso addirittura del conto corrente).


E' possibile agevolare con legge sabatini l'acquisto di un macchinario usato ma di "difficile reperibilità" sul mercato (vale a dire: il bene è stato prodotto in pochi esemplari e non è possibile acquistarlo nuovo di fabbrica)? 

No. I beni devono essere nuovi di fabbrica.


Volevo sapere se è possibile rateizzare l' IVA sui sessanta mesi e quale articolo della legge lo prevede. PS.: sto per acquistare un'attrezzatura per ......   la cifra è di  £. ... al netto dell'iva (20%) - la formula di acquisto è il PRO-SOLVENDO 

Non c'è nessun articolo di legge che prevede la rateizzazione dell'IVA, che viene versata interamente all'Erario dal venditore il mese successivo a quello della vendita.
La compravendita ai sensi della Legge Sabatini lascia il massimo spazio alla contrattazione tra il venditore e l'acquirente, anche se la rateizzazione dell'IVA normalmente viene esclusa dal finanziamento.
Nel caso di sconto pro solvendo, infatti, il venditore si trova a finanziare già la vendita delle sue macchine (sulla quale si presuppone che guadagni qualcosa), mentre la rateizzazione dell'IVA diventa un prestito vero e proprio all'acquirente per la copertura di un suo credito.
In caso di mancato pagamento da parte dell'acquirente, la società venditrice si troverà ad esborsare alla Banca non solo l'importo residuo delle macchine vendute, ma anche il credito IVA dell'acquirente, e non si risce a trovare un motivo per il quale debba fare una cosa del genere. Al massimo entro un anno, l'acquirente potrà chiedere ed ottenere il rimborso dell'IVA, mentre il venditore continuerà a rischiare il mancato pagamento per altri quattro anni.
Nella esperienza pratica, in alcuni casi (quali nuove iniziative, ad esempio ), i venditori possono concedere il finanziamento dell'IVA. Ovviamente, in questi casi, la remunerazione del rischio sta in un prezzo di vendita senza sconti o con elevato guadagno (in pratica il venditore ha praticato un prezzo molto elevato, facendo leva sul bisogno dell'acquirente). Negli altri casi il venditore può concedere brevi dilazioni dell'iva all'acquirente, normalmente per averne il saldo entro la prima rata sabatini: in questi casi l'IVA viene dilazionata entro 3-4 mesi dalla fornitura.
Nel caso di sconto pro soluto, sono le banche ad escludere la rateizzazione dell'IVA dal finanziamento.


Vorrei sapere se è possibile utilizzare la legge sabatini su beni strumentali già consegnati all'acquirente ma non ancora fatturati. grazie 

E' possibile utilizzare la Legge Sabatini se i beni non sono stati ancora fatturati, in quanto la fattura di vendita deve seguire il contratto di compravendita.
Ovviamente occorre fare attenzione alla normativa fiscale vigente, per considerare quanto tempo si ha a disposizione per il contratto.


VOLEVO SAPERE SE CANCELLARE LA TRASCRIZIONE DI PATTO DI RISERVATO DOMINIO E' OBBLIGATORIA E SE NON EFFETTUATA PUO' PREGIUDICARE UN' EVENTUALE VENDITA SUCCESSIVA DEL BENE. 

La cancellazione del privilegio o del riservato dominio non sono sicuramente obbligatorie.
Nella Legge Sabatini, a differenza della legislazione ordinaria, il privilegio ha una scadenza di 6 anni (invece di 3) mentre il riservato dominio non ha limiti di tempo.
Nella sua natura il privilegio o il riservato dominio tutelano un credito specifico del venditore, ed hanno valore nei confronti dei crditori pignoratizi (o nei confronti di una massa di creditori, nelle procedure concorsuali) e del terzo acquirente in buona fede (nel caso specifico della Sabatini), fermo rimanendo che sussista il credito del venditore.
In parole povere il venditore ha un privilegio se ha ancora un credito, ma se l'acquirente ha pagato tutti gli effetti ed estinto il suo debito, il venditore non ha più credito sul quale vantare il privilegio.
Tra l'altro l'atto di cancellazione del privilegio è un atto "potestativo", dipendente cioè dalla potestà del venditore di certificare che l'acquirente ha estinto tutte le rate. Il venditore può rifiutare di firmare l'atto anche solo se l'acquirente gli è antipatico e l'acquirente, in questo caso dovrebbe rivolgersi alla giustizia ordinaria per ottenere la cancellazione del privilegio (in capo ad una decina d'anni credo). Inoltre la procedura di cancellazione è molto onerosa (da L. 500.000 a 1 milione).
Per quanto riguarda la successiva vendita del bene, il privilegio rimane attaccato alla macchina (come la targhetta che vi è stata applicata) fino a quando non viene effettuata la cancellazione del privilegio. Per quanto sopra, se il venditore non vanta più crediti, anche il privilegio (pur rimanendo) perde il suo valore, anche se è difficile testimoniare questa sensazione al terzo acquirente.
In conclusione:
Se siete in buoni rapporti con il venditore, fatevi rilasciare una dichiarazione su carta intestata dalla quale risulti che avete pagato tutte le rate e che su quella specifica macchina non ha più nulla a pretendere. Inoltre potete ottenere la quietanza delle rate pagate sul certificato di origine delle macchine.
Quanto sopra non serve a cancellare il privilegio ma almeno può tranquillizzare Voi ed il terzo acquirente.
Se non siete in buoni rapporti con il venditore non riuscirete ad ottenere per le vie brevi, comunque, la cancellazione del privilegio.
Se siete particolarmente ansiosi, ed avete intenzione di spendere qualche soldo per la cancellazione, Vi conviene farla.
Nella nostra esperienza pratica, vengono cancellati solo 2 contratti ogni 100.


Con la presente siamo a chiederVi gentilmente gli aspetti contabili inerenti alle agevolazioni previste dalla legge Sabatini in merito alla vendita e acquisto di macchinari con clausola "pro-soluto. 

Gli argomenti realtivi alle imputazioni contabili e fiscali della Legge Sabatini sono trattati nella pagina http://www.leggesabatini.it/fisco.html , sia dal punto di vista del venditore che dell'acquirente.
Si tratta comunque di argomenti comuni ed assimilabili ad una vendita ordinaria, tranne per quanto riguarda l'imputazione degli interessi che ha uno strascico pluriennale.
Nel caso specifico di una operazione pro soluto , l'unica differenza tangibile riguarda l'imputazione degli effetti allo sconto nei conti d'ordine, che non deve essere effettuata in quanto la ditta venditrice non ha impegni in tal senso.

RingraziandoVi per la Vs. risposta in merito alla precedente, siamo con la presente a chiederVi più specificatamente, in qualità di venditori, in una operazione di pro-soluto (sempre riguardante la legge Sabatini), gli obblighi da parte ns. per l'imputazione e l'eventuale fatturazione all'acquirente degli interessi. 

La fatturazione, sia delle macchine che degli interessi, deve necessariamente essere successiva al contratto di vendita.
Gli interessi possono essere fatturati contestualmente alla fattura di vendita ( pagina www.leggesabatini.it/fattura.html ) o con una fattura separata, citando l'articolo 10 del DPR 633/72. Sulla fattura di vendita va indicato che i macchinari sono nuovi di fabbrica e che la vendita viene effettuata ai sensi della Legge Sabatini.
Per quanto riguarda l'imputazione degli interessi, ai sensi della normativa di competenza del bilancio di esercizio, gli interessi vanno imputati per la durata del contratto. Occorre distinguere:
a) gli interessi attivi, cioè quelli calcolati sugli effetti al cliente;
b) gli interessi passivi, cioè quelli trattenuti dalla banca nell'operazione di sconto.
Entambi vanno imputati per il periodo di competenza, tenendo presente che è impossibile che i due ammontari coincidano per importo e periodo di imputazione.
Rileviamo inoltre che molti venditori, nelle operazioni pro soluto (ed anche nelle pro solvendo) usano compensare nell'anno gli interessi attivi e passivi. Anche se difficilmente potete trovare un finanziere in grado di capire che la procedura è sbagliata, noi consigliamo comunque di attenersi ai principi contabili corretti. Le nostre rilevazioni imputano gli interessi per giorno di competenza e sono inoppugnabili, dando la massima tranquillità ai venditori ed agli acquirenti.
Come precedentemente specificato, per le rilevazioni contabili, la fattura e tutte le competenze fiscali, non si fa differenza tra una operazione di pro soluto e di pro solvendo. L'unica differenza riguarda gli impegni dei conti d'ordine ( irrilevanti dal punto di vista fiscale) relativi agli effetti allo sconto presso le banche. In una operazione pro soluto, non essendoci alcun impegno del venditore, non vanno calcolati, mentre in una imputazione di pro solvendo sì.
L'uguaglianza delle scritture contabili per il venditore e l'acquirente, preserva le parti dai rischi dei controlli incrociati.


Le cambiali che si presentano per l'annullamento, devono contenere i dati tranne la firma? o è ininfluente? 

La firma è molto influente in quanto nessuno annullerà mai i bolli di una cambiale firmata. Normalmente gli uffici postali o del registro prediligono le cambiali completamente vuote, ma a prezzo di enormi sacrifici si riesce a far annullare i bolli anche a cambiali compilate, purché mancanti della firma.


Alla Cancelleria del Tribunale quante copie ed in che forma della documentazione di rito vanno presentate?  

Un antico detto dice "Ogni testa è Tribunale", ed è vero. Lavorando con quasi tutti i tribunali d'Italia, ho avuto modo di constatare che ogni cancelliere fa a modo suo. E' buona norma presentare due copie di tutto (Contratto, Nota di Trascrizione, Certificato di Origine), in quanto una viene trattenuta dal Tribunale ed una viene rilasciata. Se le parti vogliono una copia autentica, le copie salgono almeno a tre, e se la banca si aggiunge alla lista le copie salgono a quattro, con notevole aggravio di costi di bolli.


L'acquisto di un automezzo dotato di cella frigo per il trasporto delle carni è da ritenersi sabatinabile? 

Per quanto riguarda gli automezzi, la Legge Sabatini sicuramente non agevola nè finanzia il carro, cioè il mezzo di trasporto, se questo è iscritto al PRA (sono agevolabili il targato verde UMA ed il targato giallo macchine operatrici). Quello che c'è sopra il carro, se considerabile macchinario, può essere finanziato ed agevolato. Nel suo caso specifico, il camion che porta la cella frigorifera non può essere agevolato, ma la cella frigorifera
Sì, ferme rimanendo le condizioni di esclusione delle aziende per i settori specifici.


Desidererei avere spiegazioni sulla differenza tra la Sabatini "normale" e la Sabaleasing dal punto di vista dell'Acquirente. Grazie. 

Può trovare le spiegazioni del caso all'indirizzo http://www.leggesabatini.it/leasaba.html


Il contratto può essere registrato dall'acquirente presso la cancelleria del Tribunale del proprio distretto? 

Il contratto DEVE essere registrato presso il Tribunale nella cui circoscrizione opera il Notaio che ha raccolto l'ultima firma sul contratto (cosiddetta chiusura). Se l'ultima firma è stata raccolta dal Notaio dell'acquirente, ovviamente il contratto deve essere trascritto presso il Tribunale competente per zona, nel caso quello dell'acquirente.
Ad esempio, se il il venditore è di Milano, l'acquirente è di Palermo, le macchine vengono installate a Napoli ed il contratto viene firmato a Roma, il Tribunale competente è quello di Roma. Qualsiasi altro Tribunale dovrà rifiutare la trascrizione dell'atto.
Si faccia attenzione in quanto la competenza del Tribunale non è provinciale, ma per singolo comune dove esiste la sede notarile, per cui paesi confinanti nell'ambito della stessa provincia possono avere tribunali diversi.


Ho fatto firmare le cambiali all'acquirente, poi mi sono accorto che nel totale dei bolli applicati sull'effetto mancavano 500 lire per ogni cambiale. Cosa succederà? Come posso risolvere il problema? 

Le cambiali devono essere bollate regolarmente sin dall'origine e soprattutto prima della firma dell'acquirente. Mancando la bollatura (anche parziale), le cambiali perdono il loro valore di titolo esecutivo, anche se rimangono a testimonianza di un credito vantato nei confronti dell'acquirente.
In queste condizioni, la Banca rifiuterà lo sconto dell'effetto, con ovvi danni economici al Venditore ed all'Acquirente. La regolarizzazione tardiva dell'imposta di bollo è possibile presso gli uffici del Registro, ed ha un costo esorbitante (da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di L. 200.000).

 

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