www.leggesabatini.it

Portale
Tematico
sulla
Legge Sabatini

 

Area Riservata

 

Login

 
 

Password

Home

Preventivi

Situazione contributi

Finanziamenti

Tassi

Chi Siamo

Domande?

  language  |  news  |  mappa sito  |  iscrizione mailing list  |  links  |  i nostri servizi  |  FAQ  |  contatti  |  ricerca nel sito

Sei in: [ Home> Guida alla Sabatini> Personaggi e interpreti> L'Acquirente> SETTORI ESCLUSI, LIMITATI, REGOLATI ]

       
 

Sabaleasing? Chiedi agli specialisti

Pagine collegate

<<<

Pagine stesso livello

<<<
Intensità degli Aiuti
Settori esclusi, limitati, regolati

 

Settori esclusi, limitati, regolati

Alcuni settori sono completamente esclusi dagli aiuti, mentre alcuni settori sono regolamentati. In particolare è regolamentato il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Settori "de minimis"
I settori delle fibre sintetiche e dell'automobile non possono beneficiare di contributi per un importo superiore a 100.000 Euro in 3 anni.

Si applica la regola "de minimis" (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000,00 Euro nell'arco di 3 anni alle imprese operanti nei settori:

Fibre sintetiche
24.70 fibre sintetiche

Esclusioni
A partire dal 1° marzo 1998 sono esclusi dai benefici della Sabatini i settori acciaio, carbone, pesca, costruzioni navali, trasporto.
Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ISTAT 1991):

Siderurgia:

13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).
13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).
27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mTn. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafi1ati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).
27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria).
27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

Costruzioni navali

35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a:
-costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri eo merci, di almeno 100 tsl;
-costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);
-costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;
-costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.
35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali"
-la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;
-la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

Pesca

05.01 Pesca

Trasporto

60, 61, 62 Tutte le classi

ESCLUSIONE GENERALE

Sono sempre esclusi:
- gli investimenti per la fabbricazione di prodotti trasformati senza sbocchi sul mercato;
- gli investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti di intervento;
- gli investimenti per impianti di depositi frigoriferi per il magazzinaggio di prodotti congelati o surgelati salvo quando sia necessario per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione;
- gli investimenti uguali o analoghi ad altri investimenti già finanziati dal "FEOGA- orientamento" a favore della stessa impresa.

Settori regolati
Settore Agricolo

Per la produzione del settore agricolo, l'intervento agevolativo è di 90.000 Euro in 6 anni per aziende con 1 solo Ulu* e di 180.000 Euro in 6 anni per aziende con almeno due Ulu (Ulu vuol dire Unità lavorativa Uomo, cioè un dipendente).

Il Comitato Agevolazioni dell'Ente Agevolatore, nella riunione del 28 giugno 2000, con riferimento alla disciplina applicabile ai settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, al fine di recepire gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo del 1° febbraio 2000, ha deliberato le seguenti modifiche:

  • Interventi nel settore "agricoltura – produzione primaria" (solo legge 1329/65)

    • Sono stati individuati gli investimenti ammissibili alle agevolazioni. E’ stata eliminata la distinzione tra imprese iscritte nella "sezione speciale imprese agricole" e le imprese non iscritte in tale sezione, con conseguente eliminazione , per queste ultime, del regime "de minimis";

    • E’ stato eliminato il regime de "minimis" anche per le aziende che effettuano lavori agricoli conto terzi;

    • Sono stati eliminati i limiti massimi di investimento ammissibile;

    • Sono stati elevati i limiti contributivi, rispettivamente, al 50% (in luogo del 22,5%) della spesa ammissibile per le imprese operanti nelle zone svantaggiate, e al 40% (in luogo del 15%) per quelle operanti nelle zone non svantaggiate;

    • È stata introdotta la non ammissibilità degli investimenti destinati all’esercizio dell’attività di coltivazione delle barbabietole da zucchero

  • Interventi nel settore "trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"

    • Gli investimenti ammissibili godono delle stesse agevolazioni del settore agricoltura produzione primaria;

    • Sono state individuate alcune tipologie di investimenti nell’attività della fabbricazione dello zucchero (limitatamente però alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), e per l’industria del tabacco, attività entrambe in precedenza escluse dall’intervento;

    • Non sono più ammissibili gli investimenti destinati all’esercizio delle seguenti attività (e relativo codice ISTAT):

      • 15.41.3 fabbricazione di olii e grassi animali;

      • 15.42.2 fabbricazione di olii e grassi da semi e frutti oleosi raffinati;

      • 15.42.3 fabbricazione di grassi animali raffinati;

      • 15.43 produzione di margarina e di grassi commestibili simili;

      • 15.62 fabbricazione di prodotti amidacei;

      • 15.72 fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali domestici;

      • 15.94 produzione di sidro e di altri vini a base di frutta;

      • 15.95 produzione di altre bevande fermentate non distillate;

      • 15.97 fabbricazione di malto.

 

  • Accertamento dei requisiti di ammissibilità

La sussistenza dei requisiti di ammissibilità, ed in particolare della rispondenza dell’investimento alle tipologie ammissibili all’intervento, sarà accertata mediante dichiarazione resa dall’impresa beneficiaria.

Saranno effettuati controlli, anche a campione, finalizzati a verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dalle imprese.

  • Decorrenza

Le modifiche regolamentari illustrate si applicano alle operazioni deliberate dal Comitato Agevolazioni successivamente al 30 giugno 2000.

Legge 1329/65
Disciplina delle attività rientranti nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (classificazione Istat 1991)

Settore della produzione agricola

Investimenti ammissibili

01.11.1 Coltivazione di cereali (compreso il riso)
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad interventi di ricomposizione fondiaria.

01.11.2 Coltivazione di semi e frutti oleosi
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad interventi di ricomposizione fondiaria.

01.11.4 Coltivazione di tabacco
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità (attraverso impianti di pre-cernita), alla riconversione varietale (attraverso la selezione e ricerca di nuovi ibridi), alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico della QMG assegnata.

01.11.5 Coltivazione di altri seminativi

Foraggi e mangimi
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità delle essenze foraggiere da destinare alla trasformazione, al contenimento dei costi di produzione e al risparmio energetico;
2) Gli investimenti in tecnologie che garantiscono il mantenimento di un migliore livello qualitativo del prodotto nel passaggio dal campo all'impresa di trasformazione.

Lino e canapa
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione dell'ambiente con particolare riferimento all'utilizzo di input chimici;
2) Gli interventi volti alla razionalizzazione ed alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali ed a introdurre innovazioni tecnologiche che possano favorire l'ottenimento di un prodotto di alta qualità.

Patate
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico;
2) Gli investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti di qualità certificata;
3) Gli investimenti finalizzati alla produzione di patate da seme;
4) Gli investimenti finalizzati alla produzione di varietà destinate alla trasformazione industriale.

01.12.1 Coltivazione di ortaggi
01.13.3 Coltivazione agrumicole
01.13.4 Colture frutticole diverse

Ortofrutta
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, compatibilmente con quanto previsto dall'OCM;
2) Investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti freschi tipici certificati DOP ed IGP;
3) Investimenti finalizzati alla produzione biologica.

01.12.2 Coltivazioni floricole e di piante ornamentali
01.12.4 Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai

Floricoltura
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità, alla tutela dell'ambiente naturale e al risparmio energetico;
2) Gli investimenti volti a favorire la valorizzazione di materiale da riproduzione e materiale di propagazione.

01.13.1 Colture viticole ed aziende vitivinicole
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico che non comportano un incremento della superficie vitata aziendale.

01.13.2 Colture olivicole
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico che non comportano un incremento della superficie olivicola aziendale.

01.21 Allevamento di bovini e bufalini
01.22.1 Allevamento di ovini e caprini
01.23 Allevamento di suini

Comparto bovino da carne
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2) Gli investimenti nelle aziende con un carico di animali inferiore al limite di densità fissato dall'OCM;
3) Gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone in cui la produzione bovina riveste particolare importanza per l'economia locale;
4) Gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg. Ce 1804/99).

Comparto bovino e bufalino da latte
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Limitatamente al comparto bufalino, tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, all'adeguamento degli impianti alla norme sanitarie e comunitarie, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico.

Comparto suino
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2) Gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg. Ce 1804/99).

Comparto ovicaprino da carne
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2) Gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone agricole svantaggiate (di cui al paragrafo 5 del Reg. Ce 2467/98), in cui la produzione ovina riveste particolare importanza per l'economia locale;
3) Gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg. Ce 1804/99).

Comparto ovicaprino da latte
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Tutti gli investimenti

01.24.1 Allevamento di pollami e altri volatili

Carne avicola
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2) Gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg. Ce 1804/99).

Carne di struzzo
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali (con particolare riferimento alla mortalità), al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2) Gli investimenti orientati a favorire gli interventi di ristrutturazione e di riconversione delle aziende, finalizzati alla specializzazione dell'allevamento e all'ammodernamento degli impianti;
3) Gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg. Ce 1804/99).

Uova
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2) Gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg. Ce 1804/99).

02.01.1 Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi
- La silvicoltura
- L'utilizzazione di aree forestali: abbattimento degli alberi e produzione di legno sgrossato per puntelli di pozzi, legni squadrati, picchetti, traverse di binari o legna da ardere
02.01.2 Consorzi di forestazione e rimboschimento
- L'arboricoltura forestale: imboschimento, rimboschimento, trapianto, diradamento e conservazione delle foreste e sentieri forestali
02.02 Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali
- Servizi connessi all'utilizzazione di aree forestali: trasporto di tronchi nell'ambito dell'area forestale
- Servizi di protezione antincendio connessi alla silvicoltura
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato alla crescita significativa del valore economico, ecologico o sociale;
2) Imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato alla ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e finalizzato all'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;
3) Imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato all'impianto di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata (in tal caso l'aiuto per i costi di imboschimento è connesso unicamente per le spese di impianto);
4) Imboschimento di superfici agricole intrapreso da autorità pubbliche.

Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

Investimenti non ammissibili

01.11.3 Coltivazione barbabietole da zucchero

Settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Investimenti ammissibili

15.11.1 Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione
- La produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse
- La produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli
- La fusione di grassi commestibili di origine animale
- La lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne
15.11.2 Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
15.13 Produzione di prodotti a base di carne
- La produzione di carne essiccata, salata o affumicata
- La produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervallate, mortadelle, patè, galatine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne
- La produzione di piatti di carne precotti

Carne bovina, suina(*), ovina e caprina
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/lgp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);
2) Gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;
3) Gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4) Gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5) Gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.
* non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinano un aumento della capacità produttiva.

15.12.1 Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione
- La macellazione di volatili e di conigli
- La preparazione di carne di volatili e di conigli
- La produzione di carne di volatili e di conigli, fresca
15.12.2 Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione
15.13 Produzione di prodotti a base di carne
- La produzione di carne essiccata, salata o affumicata
- La produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galatine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne
- La produzione di piatti e carne precotti

Carne avicola
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni);
2) Gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3) Gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

Carne di struzzo
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati alla macellazione;
2) Gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurne lo stress);
3) Gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4) Gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5) Gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

15.31 Lavorazione e conservazione delle patate
- La produzione di patate surgelate precotte
- La produzione di purè di patate disidratato
- La produzione di snacks a base di patate
- La fabbricazione di farina e fecola di patate
- La sbucciatura industriale delle patate

Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2) Gli investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
3) Gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4) Gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
5) Gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione.

15.32 Produzione di succhi di frutta ed ortaggi
15.33 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
- La conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.
- La fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi
- La fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta

Ortofrutta
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2) Investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
3) Investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
4) Investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
5) Investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote.

15.41.1 Fabbricazione di olio d'oliva grezzo
15.42.1 Fabbricazione di olio d'oliva raffinato
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti;
2) Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.

15.41.2 Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi
- La produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco
- La produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi
- La produzione di linters di cotone, di pannelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio

Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto

15.51.1 Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione
- La produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato
- La produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato
- La produzione di yogurt

15.51.2 Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.
- La fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno
- La fabbricazione di latte in polvere
- La produzione di burro
- La produzione di formaggio e cagliata
- La produzione di siero di latte in polvere
- La produzione di caseina greggia o lattosio

Gli investimenti ammissibili sono:
1) Solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti;
2) Gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/lgp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi);
3) Gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

15.61.1 Molitura dei cereali
- Produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali

15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie
- La lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso
- La produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio
- La fabbricazione di cereali per la prima colazione
- La fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria

Cereali e riso
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto.

15.71 Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento
- La fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari

Foraggi e mangimi
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica - ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi -, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.);
2) Gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3) Gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame.

15.83 Fabbricazione dello zucchero
- La produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc.
- La raffinazione dello zucchero
- La produzione di melassa

Gli investimenti ammissibili sono:
1) In conformità all'art. 53 del regolamento 2038/99 solo ed esclusivamente investimenti nella regione sud (*) fino alla campagna di commercializzazione 2000-2001 (investimenti iniziati entro il 2001);
2) Misure al sud (*) per interventi industriali che possano allungare la filiera dello zucchero favorendo ulteriori canali di sbocco (ad esempio nell'industria chimica).
* Regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

15.89.3 Fabbricazione di altri prodotti alimentari
- La fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite

Uova
Gli investimenti ammissibili sono:
1) Gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione)
2) Gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

15.91 Fabbricazione di bevande alcoliche distillate
- La fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.
15.92 Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione
- La produzione di alcol etilico di fermentazione
- La produzione di alcol etilico di rettificato
- La produzione di lievito alcolico per la panificazione
15.93.1 Fabbricazione di vino di Uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali
-La produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino;
- la produzione di vino da mosto d'uva concentrato
15.93.2 Fabbricazione di vini speciali

Gli investimenti ammissibili sono:
1) Nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti;
2) Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.

16.00 Industria del tabacco
- La stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco
- La fabbricazione di prodotti a base di tabacco
- La fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito

Gli investimenti ammissibili sono:
1) Investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione;
2) Investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione.
Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinano un aumento della capacità produttiva.

Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

Investimenti non ammissibili:

15.41.3 Fabbricazioni di olii e grassi animali grezzi
- La produzione di olii e grassi animali non commestibili
- L'estrazione di olii di pesce e di mammiferi marini
15.42.2 Fabbricazione di olii e grassi da semi e frutti oleosi raffinati
- La produzione di olii vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, di mais, ecc.
- La lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenerazione
15.42.3 Fabbricazione di grassi animali raffinati
15.43 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
- La fabbricazione di margarina
- La fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare)
- La fabbricazione di grassi da cucina composti
15.62 Fabbricazione di prodotti amidacei
- La fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco
- La macinatura umida del granoturco
- La fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio
- La fabbricazione di glutine
- La fabbricazione di tapioca
15.72 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici
15.94 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
15.95 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
- Produzione di altre bevande fermentate non distillate, quale ad esempio, idromele, sakè
15.97 Fabbricazione di malto

 

Tutte le pagine del sito sono protette dai diritti d'autore ai sensi delle Leggi Vigenti

 
Innofin srl
Via Donatello 30
65124 Pescara
Partita Iva 01430060689

Tel. 085/74661
Fax 085/9090110
email info@leggesabatini.it