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DECRETO MINISTERIALE 21 FEBBRAIO 1973 - Norme per l'applicazione della Legge 28
novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'11.4.1973) IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto l'Art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per
l'acquisto di nuove macchine utensili
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1966, contenente norme per
l'applicazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l'acquisto
di nuove macchine utensili;
Decreta
Art. 1 - Contrassegno
Il contrassegno di cui all'Art. 1 della legge deve essere costituito da una targa
rettangolare di alluminio avente le dimensioni di cm.10x7 e lo spessore di mm. 1 ossidata
anodicamente con fondo di colore rosso e le lettere di colore nero, non alterabili
all'azione dei grassi, solventi o detergenti in genere.
Le parti metalliche in cui saranno apposte mediante punzonatura le indicazioni
variabili per ciascuna macchina devono essere levigate e non colorate.
Tutte le indicazioni previste dall'art. 1 della legge, nonché il nome del sovventore
nei casi di cui all'Art. 6 della legge saranno riportati nel contrassegno conforme al
modello allegato A) al presente regolamento.
Il prezzo di vendita di ciascun contrassegno non potrà essere superiore a lire 200.
Art. 2 - Modalità di applicazione del contrassegno
Il contrassegno deve essere fissato al corpo principale della macchina con esclusione,
in ogni caso, degli elementi mobili della macchina stessa e deve essere assicurato con
quattro viti poste ai suoi angoli
Le viti dovranno avere nella testa un foro trasversale attraverso il quale saranno
collegate con un filo metallico, le cui estremità saranno fissate ad un piombo con
impresso l'emblema dello Stato.
Il venditore o il locatore deve consegnare la macchina già munito del contrassegno, la
cui applicazione è controllata dalla Cancelleria del Tribunale competente.
La stessa Cancelleria deve provvedere all'applicazione del sigillo a piombo di cui al
secondo comma.
Art. 3 - Distacco del contrassegno
Il distacco del contrassegno potrà essere effettuato soltanto dopo il pagamento
eventuale al sovventore dell'ultima cambiale o rata, in caso di compravendita, oppure dopo
il trasferimento della proprietà, nel caso di locazione con diritto di opzione o con
patto di trasferimento della proprietà, previo il rilascio, in entrambi i casi, di un
apposito certificato da parte della Cancelleria del Tribunale presso il quale è stata
registrata la vendita con eventuale sovvenzione o locazione, rilasciato su richiesta della
parte interessata.
Art. 4 - Certificato di origine
Ogni macchina venduta, o locata, ai sensi della legge deve esser accompagnata da un
certificato di origine conforme al modello allegato B) al presente regolamento.
Il certificato deve essere consegnato al compratore o locatario, che dovrà conservarlo
fino al completo pagamento o al trasferimento della proprietà, nel caso di locazione con
diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà.
Copia autentica del certificato dovrà essere presentata alla Cancelleria del Tribunale
unitamente agli atti costitutivi di privilegio, a corredo della richiesta di registrazione
della vendita e sovvenzione o locazione, ai sensi della legge.
Art. 5 - Registro speciale
Le Cancellerie dei Tribunali terranno per l'applicazione della legge un apposito
registro conforme al modello allegato C) al presente decreto.
Art. 6 - E abrogato il decreto ministeriale 10 marzo 1966 indicato nelle premesse.
Il Ministro
per la Grazia e Giustizia
Gonella
Il Ministro per l'lndustria,
il Commercio e l'Artigianato
Ferri
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