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DM 21/02/73

Il DM 21/02/73, ha definitivamente stabilito le regole per l'attuazione della Legge Sabatini, che ha atteso parecchio prima di venire utilizzata.
In particolare il decreto stabilisce le dimensioni del contrassegno, l'uso del certificato di origine e le sanzioni.

DECRETO MINISTERIALE 21 FEBBRAIO 1973 - Norme per l'applicazione della Legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'11.4.1973)

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'Art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1966, contenente norme per l'applicazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili;

Decreta

Art. 1 - Contrassegno

Il contrassegno di cui all'Art. 1 della legge deve essere costituito da una targa rettangolare di alluminio avente le dimensioni di cm.10x7 e lo spessore di mm. 1 ossidata anodicamente con fondo di colore rosso e le lettere di colore nero, non alterabili all'azione dei grassi, solventi o detergenti in genere.

Le parti metalliche in cui saranno apposte mediante punzonatura le indicazioni variabili per ciascuna macchina devono essere levigate e non colorate.

Tutte le indicazioni previste dall'art. 1 della legge, nonché il nome del sovventore nei casi di cui all'Art. 6 della legge saranno riportati nel contrassegno conforme al modello allegato A) al presente regolamento.

Il prezzo di vendita di ciascun contrassegno non potrà essere superiore a lire 200.
 

Art. 2 - Modalità di applicazione del contrassegno

Il contrassegno deve essere fissato al corpo principale della macchina con esclusione, in ogni caso, degli elementi mobili della macchina stessa e deve essere assicurato con quattro viti poste ai suoi angoli

Le viti dovranno avere nella testa un foro trasversale attraverso il quale saranno collegate con un filo metallico, le cui estremità saranno fissate ad un piombo con impresso l'emblema dello Stato.

Il venditore o il locatore deve consegnare la macchina già munito del contrassegno, la cui applicazione è controllata dalla Cancelleria del Tribunale competente.

La stessa Cancelleria deve provvedere all'applicazione del sigillo a piombo di cui al secondo comma.
 

Art. 3 - Distacco del contrassegno

Il distacco del contrassegno potrà essere effettuato soltanto dopo il pagamento eventuale al sovventore dell'ultima cambiale o rata, in caso di compravendita, oppure dopo il trasferimento della proprietà, nel caso di locazione con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà, previo il rilascio, in entrambi i casi, di un apposito certificato da parte della Cancelleria del Tribunale presso il quale è stata registrata la vendita con eventuale sovvenzione o locazione, rilasciato su richiesta della parte interessata.
 

Art. 4 - Certificato di origine

Ogni macchina venduta, o locata, ai sensi della legge deve esser accompagnata da un certificato di origine conforme al modello allegato B) al presente regolamento.

Il certificato deve essere consegnato al compratore o locatario, che dovrà conservarlo fino al completo pagamento o al trasferimento della proprietà, nel caso di locazione con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà.

Copia autentica del certificato dovrà essere presentata alla Cancelleria del Tribunale unitamente agli atti costitutivi di privilegio, a corredo della richiesta di registrazione della vendita e sovvenzione o locazione, ai sensi della legge.  

Art. 5 - Registro speciale

Le Cancellerie dei Tribunali terranno per l'applicazione della legge un apposito registro conforme al modello allegato C) al presente decreto.
 

Art. 6 - E abrogato il decreto ministeriale 10 marzo 1966 indicato nelle premesse.
 

Il Ministro
per la Grazia e Giustizia
Gonella

Il Ministro per l'lndustria,
il Commercio e l'Artigianato
Ferri
 

 

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