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Innofin Srl - Pescara (PE)
Contratto di vendita con Riserva di proprietà ai sensi
della Legge 28.11.65 N.1329
(individuazione della parte
venditrice)
La Società Innofin Srl, di seguito indicata come Società venditrice, con
sede in Pescara (PE), Via Donatello 30, Capitale sociale e 10.400,00,
iscritta presso il Registro delle Imprese di Pescara al numero 160064,
Codice fiscale 01430060689, Partita IVA 01430060689, rappresentata da:
Pierluigi Scatozza, nato a Pescara (PE) il giorno 25/08/1965 e residente
in Pescara, Viale Kennedy 154, C.F. SCT PLG 65M25 G482E, in qualità di
amministratore unico con regolari poteri;
(individuazione della parte acquirente)
e la Ditta Fabio Casavecchia, di seguito indicata come Ditta acquirente,
con sede in Pescara, Piazza Duca Degli Abruzzi N. 2, Codice fiscale CSV
FBA 63D08 G482G, P.I. 01372920684, rappresentata da:
Fabio Casavecchia, nato a Pescara (PE) il giorno 08/04/1963 e residente in
Pescara, Via Marconi 155/4, C.F. CSV FBA 63D08 G482G, in qualità di
titolare, con regolari poteri;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
la Società Innofin Srl vende alla Ditta Fabio
Casavecchia il seguente macchinario:
(individuazione dei macchinari venduti: non è
necessario individuare i prezzi, ma tanto i prezzi singoli occorreranno
comunque all'Ente Agevolatore per la valutazione dell'ammissibilità o
meno del bene all'agevolazione)
-M1) n. 1 Computer Starraix K370 con 32Mb RAM a € 50.000,00, regolata
con la serie A di effetti;
-M2) n. 1 Stampante Olix a carrello largo a €
15.000,00, regolata con la serie B di effetti;
Le matricole delle macchine vendute saranno specificate
nel certificato di origine. (le matricole possono
essere individuate anche in contratto, ma è consigliabile inserirle solo
se si è matematicamente certi)
La vendita viene effettuata alle seguenti condizioni
generali:
1)PREZZO DEI MACCHINARI:
-Prezzo netto totale di € 65.000,00
(sessantacinquemila/00) oltre:
-All'I.V.A. nella misura di Legge per € 13.000,00
(tredici mila/00); (se l'acquirente è un
esportatore abituale, bisogna citare l'articolo della legge Iva)
-Agli interessi sul prezzo dilazionato per complessive
€ 20.000,00 (ventimila/00); (può essere anche
utilizzata una voce generica tipo "interessi calcolati al tasso di
riferimento vigente al momento della emissione degli effetti", specie
con i contratti la cui consegna è molto differita)
-Alle spese di
incasso degli effetti ed altri oneri bancari accessori;
-Al rimborso dell'imposta
sostitutiva sui finanziamenti a medio termine ai sensi del D.P.R.
29.9.73 N. 601 e successive modificazioni;
-Al costo degli effetti
emessi a fronte del pagamento dilazionato, da corrispondersi in contanti;
-Alle spese notarili,
di bollo, di trascrizione,
di registrazione ed ogni altra competenza da corrispondersi in contanti.
(l'individuazione a priori delle spese, tramite un preventivo
accurato, permette alle parti di non litigare dopo la firma del contratto)
2)PAGAMENTO DEL PREZZO:
-€ 13.000,00 (tredicimila /00) in acconto ed in conto
I.V.A.; (normalmente l'IVA va data in acconto sia
perché l'acquirente la recupera, sia perché le banche non la gradiscono
molto nella dilazione. Ovviamente l'IVA, quando finanziata, non è
agevolabile)
-€ 85.000,00 (ottantacinquemila/00) con pagherò
cambiari come segue, emessi a fronte del totale pagamento delle macchine e
degli interessi:
-serie A, composta da n. 10 effetti da € 6.500,00,
scadenti dal 30/07/1998 al 30/01/2003, con cadenza semestrale;
-serie B, composta da n. 10 effetti da € 2.000,00,
scadenti dal 6° al 60° mese dalla data di emissione, con cadenza
semestrale;
(se i macchinari sono venduti con una unica
rateizzazione, non c'è bisogno di far riferimento alla serie. L'emissione
di più serie di effetti è più onerosa in quanto salgono le spese
bancarie di incasso e le spese di trascrizione presso il Tribunale. Può
essere conveniente quando il contratto riguarda più macchinari che hanno
consegne differite. In questo modo il Venditore potrà scontare gli
effetti in seguito alle singole consegne, senza attendere la consegna
dell'ultimo macchinario. L'emissione di più serie di effetti, ha anche il
vantaggio di permettere durate differenti in base al ciclo di utilizzo del
macchinario cui si riferiscono e di permettere il riscatto di un solo bene
senza dover riscattare l'intero importo.)
Gli effetti di cui sopra, che sono rilasciati in correlazione con la
rateizzazione del pagamento, sono emessi ai sensi dell'Art.10 della Legge
28/11/65 n. 1329.
DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI:
-serie A, composta da n. 10 pagherò tutti di pari
importo, luogo di emissione "Pescara" data di emissione
"19/02/1998" importo di "€ 6.500,00" in cifre e
"€ seimila cinquecento /00 " in lettere, scadenze dal
30/07/1998 al 30/01/2003 con periodicità semestrale, beneficiario
"Innofin Srl", domiciliazione "Monte Dei Paschi Di Siena -
Agenzia N. 7 - Siena", nome ed indirizzo del debitore "Fabio
Casavecchia - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 2 - 65124 Pescara"; (la
descrizione degli effetti può anche essere generica "dal 6° al 60°
mese dalla date di emissione", utile quando non si conosce con
precisione la data di consegna del macchinario.)
-serie B, composta da n. 10 pagherò tutti di pari
importo, luogo di emissione "Pescara" importo di "€
2.000,00" in cifre e "€ duemila/00 " in lettere, scadenze
dal 6° al 60° mese dalla data di emissione con periodicità semestrale,
beneficiario "Innofin Srl", domiciliazione "Monte Dei
Paschi Di Siena - Agenzia N. 7 - Siena", nome ed indirizzo del
debitore "Fabio Casavecchia - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 2 - 65124
Pescara";
Rimane convenuto che non potranno essere richiesti né
concessi rinnovi degli effetti. (tutto sommato, se
il venditore vuole rinnovare un effetto non succede nulla)
(le clausole che seguono sono
totalmente libere)
3)LUOGO DI CONSEGNA DEL MACCHINARIO: presso la Ditta acquirente.
4)COLLAUDO: a carico della Società venditrice.
5)IMBALLO E SPEDIZIONE: a carico della Società
venditrice.
6)MONTAGGIO: a carico della Società venditrice.
7)RESPONSABILITA' PER INCIDENTI DERIVANTI DAL
FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA: ai sensi dell'Art. 1523 del Codice Civile,
dalla data di consegna sono a carico della Ditta acquirente tutti i
rischi, pericoli e conseguenze derivanti da eventuali furti, incendi, casi
fortuiti, danni a persone, cose od altro e la stessa Ditta acquirente,
nonostante il loro verificarsi, dovrà rispettare gli obblighi e le
modalità dei pagamenti pattuiti. La Ditta acquirente riconosce alla
Società venditrice la facoltà di controllare lo stato di conservazione
del macchinario, sino al completo pagamento delle rate. (clausola
necessaria in quanto l'acquirente acquista la proprietà del bene con il
pagamento dell'ultima
rata, ma assume i rischi derivanti dall'uso del macchinario sin dalla
consegna)
8)CONTRASSEGNO: poiché la vendita è effettuata ai
sensi della Legge 28/11/65 N. 1329, al corpo principale delle macchine
viene applicato il contrassegno previsto dall'Art. 1 D.M. 21.02.73. Tale
contrassegno, in ottemperanza al disposto dell'Art. 2 del D.M.
sopraddetto, verrà sigillato a cura della cancelleria del tribunale
competente, presso il quale sarà trascritta la compravendita. (regime
di pubblicità
legale della Sabatini)
9)CERTIFICATO
DI ORIGINE: la Società venditrice rilascia alla Ditta acquirente
l'originale del certificato di origine previsto dall'Art. 2 della Legge
1329/65, annotato a cura del Cancelliere, ai sensi dell'Art. 9 della Legge
stessa, degli estremi della trascrizione dell'operazione sul registro
speciale. Alla Ditta acquirente è riservata la facoltà di richiedere
alla Società venditrice atto di quietanza delle rate già pagate, con
annotazione di questo sul certificato stesso (normalmente
non avviene in quanto la quietanza è sostituita dalla cambiale pagata
presso la banca domiciliataria). Il certificato di origine,
debitamente annotato, sarà conservato dalla Ditta acquirente sino
all'avvenuto pagamento totale delle rate.
Sul certificato vanno pure annotati, a cura del
Cancelliere, gli estremi della cancellazione della riserva di proprietà.
10)RISERVA
DI PROPRIETA': la vendita è attuata con riserva di proprietà a
favore della Società venditrice, sino al totale pagamento del prezzo
pattuito, ai sensi dell'Art. 1523 del Codice Civile. (punto
saliente di questo tipo di contratto)
Alla cancellazione
della Riserva di proprietà, trascritta presso la Cancelleria del
Tribunale competente, dovrà provvedere la Ditta acquirente.
Il macchinario sarà installato in Pescara, Piazza Duca Degli Abruzzi N. 2
(il luogo è importante sia per l'individuazione
della zona
per il contributo che per individuare la macchina in caso di attivazione
di procedure nei confronti dell'acquirente. Se il macchinario viene
spostato, ad esempio in seguito al trasferimento dell'acquirente in un
nuovo opificio, occorre farne comunicazione al cancelliere del Tribunale
dove è stato trascritto il contratto. Per macchine semoventi o da
cantiere è riconosciuto come luogo di installazione qualsiasi cantiere
ove opera l'acquirente) , in stabile di proprietà di Brandimarte
Fausta, Via Palmerini 58, Pescara. (l'individuazione
del proprietario dei locali è necessaria
in quanto il venditore deve comunicare al proprietario dei locali che
sulla macchina grava la sua riserva di proprietà)
11)CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Il mancato pagamento
di due rate nei termini stabiliti, ovvero il mancato pagamento di una nel
caso in cui questa superi l'ottava parte del prezzo (una
rata supera l'ottava parte del prezzo, quando le rate sono al massimo 7.
Può capitare in Sabatini con 6 rate semestrali, con una durata quindi di
36 mesi), darà facoltà alla Società venditrice di ritenere
risolto il presente contratto. In tal caso la Società venditrice avrà il
diritto di ottenere l'immediata restituzione del macchinario venduto (nel
contratto con privilegio questo non è possibile) e di trattenere
le rate riscosse a titolo di locazione e danno, salvo sempre il
risarcimento del maggior danno. La Società venditrice, qualora non voglia
avvalersi della clausola risolutiva espressa, potrà far decadere la Ditta
acquirente dal beneficio del termine:
in questo caso la Ditta acquirente dovrà versare immediatamente l'intero
prezzo pattuito.
12)ONERI FINANZIARI: si conviene inoltre che qualsiasi
imposta, tassa, tributo o contributo di ogni specie, ordinario o
straordinario, con carattere temporaneo o permanente, che dovesse colpire
il credito della società venditrice del residuo prezzo ed accessori, sarà
a carico della Ditta acquirente (ci si riferisce a
tutte le spese accessorie che sono a carico dell'acquirente, e che è
meglio stimare a priori con un buon preventivo);
saranno pure a carico della Ditta acquirente eventuali aumenti del tasso
applicato allo sconto degli effetti relativi alla presente vendita (il
caso è ricorrente, dato che il tasso cambia quasi tutti i mesi,
soprattutto per lo operazioni a cavallo tra due mesi), ai sensi
dell'Art. 12 della Legge 1329/65. Allo scopo quindi di garantire
l'introito del prezzo netto convenuto per la vendita, la Ditta acquirente
si impegna a versare alla Società venditrice, a semplice richiesta di
questa documentata da giustificativi di spesa, le maggiori somme
eventualmente pagate per interessi e/o oneri bancari accessori. Qualora la
Ditta acquirente non consenta a rimborsare tali maggiori oneri alla Società
venditrice, il presente contratto potrà essere risolto con tutte le
conseguenze di cui al punto 11).
13)CESSIONE DEL CONTRATTO: il contratto può essere
ceduto ai sensi dell'Art. 7 della Legge 1329/65. (questo
articolo si riferisce alla possibilità, per il venditore, di cedere il
contratto ad una banca. Il contratto può essere anche ceduto ad un terso
subentrante al posto dell'acquirente, con una particolare procedura di cessione)
14)VARIE: le obbligazioni della Ditta acquirente
relative al presente contratto, si intendono assunte con vincolo solidale
ed indivisibile anche per gli aventi causa, eredi e successori. La Ditta
acquirente si impegna fin d'ora a dare immediata comunicazione con lettera
raccomandata alla Società venditrice qualora intervengano modificazioni o
trasformazioni per quanto concerne la capacità di agire e/o la
denominazione e/o la compagine aziendale. (clausola
generica che serve a poco. La sua giustificazione sta nel fatto che il
venditore o la banca hanno fatto affidamento
su di una compagine sociale vigente al momento del contratto. Se cambia la
compagine sociale è chiaro che può venire meno la fiducia accordata)
15)INTERVENTO dell'Ente Agevolatore: le parti
convengono che l'eventuale contributo in conto interessi che l'Ente
Agevolatore concederà a fronte del presente contratto, sarà riconosciuto
direttamente dall'Istituto finanziatore alla Ditta acquirente (o
alla venditrice, se il tasso dell'operazione è già agevolato), in
conformità a quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 696/83. La Società
venditrice è pertanto autorizzata a prendere accordi in tal senso con
l'Istituto che effettuerà l'operazione di sconto.
-Ai sensi dell'Art. 36 della Legge 300/70 (statuto
dei lavoratori: è un impegno generico in quanto lo Stato non può erogare
contributi a chi tiene i lavoratori in nero), la Ditta acquirente,
ai fini della concessione dei benefici di Legge, si obbliga ad applicare
nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona.
-La Ditta acquirente, nel caso di revoca o annullamento
dei benefici concessi ed erogati dall'Ente Agevolatore, si impegna a
restituire, per il tramite dell'Istituto finanziatore, l'importo del
contributo ricevuto, maggiorato degli eventuali oneri richiesti dall'Ente
Agevolatore per interessi, accessori e spese varie; come pure si impegna,
nella ipotesi di risoluzione del contratto di sconto degli effetti
previsti dal presente contratto per causa ad essa Ditta acquirente
imputabile, a restituire un importo pari alla quota dei contributi
relativa alle rate con scadenza successiva alla data di risoluzione del
contratto di sconto. (Il contributo sugli interessi
viene erogato anticipatamente su tutte le cambiali e ciò presuppone che
per godere del contributo tutte le cambiali vengano pagate. Il contributo
va restituito in caso di riscatto anticipato degli effetti, per la quota
relativa alle cambiali non scadute. Va anche restituito in caso di mancato
pagamento degli effetti, anche se il caso è un po' difficile in quanto
chi non ha i soldi per pagare una cambiale, difficilmente li ha per
restituire il contributo. Nel caso di cessione del contratto ad un terzo
è bene specificare che nel prezzo di vendita si è tenuto conto anche del
contributo non di spettanza, in modo da dare una sembianza di riparto del
contributo tra l'originario acquirente ed il subentrante)
-La Ditta acquirente dichiara che il macchinario
oggetto del presente contratto sarà utilizzato in propria unità
produttiva (propria unità produttiva non vuol dire
di proprietà, ma vuol dire che il macchinario può essere utilizzato solo
dall'acquirente e che non può essere affittato, dato in comodato ecc..
Ovviamente i contributi hanno anche la finalità di promuovere attività
ed occupazione) e che per lo stesso non ha ottenuto, non ha
richiesto e rinuncia a richiedere altre agevolazioni pubbliche. (quest'ultima
parte può essere omessa se l'acquirente decide di godere di altre
agevolazioni statali, regionali, comunitarie ecc, quali quelle previste
dalla Legge 488/92 o 341/95. In questi casi la Sabatini serve solo a
finanziare l'acquisto dei macchinari. A tale proposito si tenga presente
che due o più agevolazioni possono essere cumulabili quando ciò è
espressamente previsto dai Regolamenti regionali della Sabatini o dalla
Legge di riferimento (come nel caso della Legge Tremonti). In alcune
Regioni più contributi sono cumulabili per lo stesso acquisto all'interno
dei massimali di aiuto previsti dalla normativa Comunitaria (nuovo
orientamento). Infine, per godere delle agevolazioni non Sabatini, i venditori devono
dare spesso quietanza agli acquirenti e ciò è possibile solo con operazioni di
sconto pro
soluto, per le quali normalmente si adotta il contratto con privilegio
riportato di seguito)
16)FORO COMPETENTE: per qualunque controversia le parti
riconoscono la competenza del Foro di Pescara. (normalmente
è quello del venditore, anche se la clausola è libera)
Il venditore -Innofin Srl
L'acquirente -Fabio Casavecchia
A norma e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 del
Codice Civile le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di
quelle ai nn. 1 (Prezzo dei macchinari), 2 (Pagamento del prezzo), 10
(Riserva di proprietà), 11 (Clausola risolutiva espressa), 12 (Oneri
finanziari), 13 (Cessione del contratto), 14 (Varie), 15 (Intervento
dell'Ente Agevolatore) e 16 (Foro competente), dichiarano di approvare le
condizioni generali di cui sopra e di approvare integralmente il presente
contratto. (le clausole particolari vanno firmate
due volte)
Il venditore -Innofin Srl
L'acquirente -Fabio Casavecchia
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