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Contratto vendita

Il contratto di vendita è il documento principale (e più costoso) della Sabatini e sbagliarlo può essere molto oneroso in termini di spesa e di perdite di tempo.
Nel contratto devono essere individuate le parti (Venditore ed Acquirente), l'oggetto (il macchinario), i termini di pagamento (la rateizzazione Sabatini). Inoltre sono previste alcune clausole specifiche del contratto ed altre clausole a discrezione delle parti (modalità e termini di consegna, garanzia ecc.).

Riportiamo di sotto le bozze dei contratti con riserva di proprietà e con privilegio, commentate in rosso nei punti salienti.

 

Bozza di contratto con riserva di proprietà

Innofin Srl - Pescara (PE)

Contratto di vendita con Riserva di proprietà ai sensi della Legge 28.11.65 N.1329

(individuazione della parte venditrice)
La Società Innofin Srl, di seguito indicata come Società venditrice, con sede in Pescara (PE), Via Donatello 30, Capitale sociale e 10.400,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Pescara al numero 160064, Codice fiscale 01430060689, Partita IVA 01430060689, rappresentata da:
Pierluigi Scatozza, nato a Pescara (PE) il giorno 25/08/1965 e residente in Pescara, Viale Kennedy 154, C.F. SCT PLG 65M25 G482E, in qualità di amministratore unico con regolari poteri;
(individuazione della parte acquirente)
e la Ditta Fabio Casavecchia, di seguito indicata come Ditta acquirente, con sede in Pescara, Piazza Duca Degli Abruzzi N. 2, Codice fiscale CSV FBA 63D08 G482G, P.I. 01372920684, rappresentata da:
Fabio Casavecchia, nato a Pescara (PE) il giorno 08/04/1963 e residente in Pescara, Via Marconi 155/4, C.F. CSV FBA 63D08 G482G, in qualità di titolare, con regolari poteri;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

la Società Innofin Srl vende alla Ditta Fabio Casavecchia il seguente macchinario:
(individuazione dei macchinari venduti: non è necessario individuare i prezzi, ma tanto i prezzi singoli occorreranno comunque all'Ente Agevolatore per la valutazione dell'ammissibilità o meno del bene all'agevolazione)
-M1) n. 1 Computer Starraix K370 con 32Mb RAM a € 50.000,00, regolata con la serie A di effetti;

-M2) n. 1 Stampante Olix a carrello largo a € 15.000,00, regolata con la serie B di effetti;

Le matricole delle macchine vendute saranno specificate nel certificato di origine. (le matricole possono essere individuate anche in contratto, ma è consigliabile inserirle solo se si è matematicamente certi)

La vendita viene effettuata alle seguenti condizioni generali:
 

1)PREZZO DEI MACCHINARI:

-Prezzo netto totale di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) oltre:

-All'I.V.A. nella misura di Legge per € 13.000,00 (tredici mila/00); (se l'acquirente è un esportatore abituale, bisogna citare l'articolo della legge Iva)

-Agli interessi sul prezzo dilazionato per complessive € 20.000,00 (ventimila/00); (può essere anche utilizzata una voce generica tipo "interessi calcolati al tasso di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti", specie con i contratti la cui consegna è molto differita)

-Alle spese di incasso degli effetti ed altri oneri bancari accessori;

-Al rimborso dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio termine ai sensi del D.P.R. 29.9.73 N. 601 e successive modificazioni;

-Al costo degli effetti emessi a fronte del pagamento dilazionato, da corrispondersi in contanti;

-Alle spese notarili, di bollo, di trascrizione, di registrazione ed ogni altra competenza da corrispondersi in contanti.
(l'individuazione a priori delle spese, tramite un preventivo accurato, permette alle parti di non litigare dopo la firma del contratto)

2)PAGAMENTO DEL PREZZO:

-€ 13.000,00 (tredicimila /00) in acconto ed in conto I.V.A.; (normalmente l'IVA va data in acconto sia perché l'acquirente la recupera, sia perché le banche non la gradiscono molto nella dilazione. Ovviamente l'IVA, quando finanziata, non è agevolabile)

-€ 85.000,00 (ottantacinquemila/00) con pagherò cambiari come segue, emessi a fronte del totale pagamento delle macchine e degli interessi:

-serie A, composta da n. 10 effetti da € 6.500,00, scadenti dal 30/07/1998 al 30/01/2003, con cadenza semestrale;

-serie B, composta da n. 10 effetti da € 2.000,00, scadenti dal 6° al 60° mese dalla data di emissione, con cadenza semestrale;
(se i macchinari sono venduti con una unica rateizzazione, non c'è bisogno di far riferimento alla serie. L'emissione di più serie di effetti è più onerosa in quanto salgono le spese bancarie di incasso e le spese di trascrizione presso il Tribunale. Può essere conveniente quando il contratto riguarda più macchinari che hanno consegne differite. In questo modo il Venditore potrà scontare gli effetti in seguito alle singole consegne, senza attendere la consegna dell'ultimo macchinario. L'emissione di più serie di effetti, ha anche il vantaggio di permettere durate differenti in base al ciclo di utilizzo del macchinario cui si riferiscono e di permettere il riscatto di un solo bene senza dover riscattare l'intero importo.)
Gli effetti di cui sopra, che sono rilasciati in correlazione con la rateizzazione del pagamento, sono emessi ai sensi dell'Art.10 della Legge 28/11/65 n. 1329.

DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI:

-serie A, composta da n. 10 pagherò tutti di pari importo, luogo di emissione "Pescara" data di emissione "19/02/1998" importo di "€ 6.500,00" in cifre e "€ seimila cinquecento /00 " in lettere, scadenze dal 30/07/1998 al 30/01/2003 con periodicità semestrale, beneficiario "Innofin Srl", domiciliazione "Monte Dei Paschi Di Siena - Agenzia N. 7 - Siena", nome ed indirizzo del debitore "Fabio Casavecchia - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 2 - 65124 Pescara"; (la descrizione degli effetti può anche essere generica "dal 6° al 60° mese dalla date di emissione", utile quando non si conosce con precisione la data di consegna del macchinario.)

-serie B, composta da n. 10 pagherò tutti di pari importo, luogo di emissione "Pescara"  importo di "€ 2.000,00" in cifre e "€ duemila/00 " in lettere, scadenze dal 6° al 60° mese dalla data di emissione con periodicità semestrale, beneficiario "Innofin Srl", domiciliazione "Monte Dei Paschi Di Siena - Agenzia N. 7 - Siena", nome ed indirizzo del debitore "Fabio Casavecchia - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 2 - 65124 Pescara";

Rimane convenuto che non potranno essere richiesti né concessi rinnovi degli effetti. (tutto sommato, se il venditore vuole rinnovare un effetto non succede nulla)

(le clausole che seguono sono totalmente libere)
3)LUOGO DI CONSEGNA DEL MACCHINARIO: presso la Ditta acquirente.

4)COLLAUDO: a carico della Società venditrice.

5)IMBALLO E SPEDIZIONE: a carico della Società venditrice.

6)MONTAGGIO: a carico della Società venditrice.
 

7)RESPONSABILITA' PER INCIDENTI DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA: ai sensi dell'Art. 1523 del Codice Civile, dalla data di consegna sono a carico della Ditta acquirente tutti i rischi, pericoli e conseguenze derivanti da eventuali furti, incendi, casi fortuiti, danni a persone, cose od altro e la stessa Ditta acquirente, nonostante il loro verificarsi, dovrà rispettare gli obblighi e le modalità dei pagamenti pattuiti. La Ditta acquirente riconosce alla Società venditrice la facoltà di controllare lo stato di conservazione del macchinario, sino al completo pagamento delle rate. (clausola necessaria in quanto l'acquirente acquista la proprietà del bene con il pagamento dell'ultima rata, ma assume i rischi derivanti dall'uso del macchinario sin dalla consegna)
 

8)CONTRASSEGNO: poiché la vendita è effettuata ai sensi della Legge 28/11/65 N. 1329, al corpo principale delle macchine viene applicato il contrassegno previsto dall'Art. 1 D.M. 21.02.73. Tale contrassegno, in ottemperanza al disposto dell'Art. 2 del D.M. sopraddetto, verrà sigillato a cura della cancelleria del tribunale competente, presso il quale sarà trascritta la compravendita. (regime di pubblicità legale della Sabatini)
 

9)CERTIFICATO DI ORIGINE: la Società venditrice rilascia alla Ditta acquirente l'originale del certificato di origine previsto dall'Art. 2 della Legge 1329/65, annotato a cura del Cancelliere, ai sensi dell'Art. 9 della Legge stessa, degli estremi della trascrizione dell'operazione sul registro speciale. Alla Ditta acquirente è riservata la facoltà di richiedere alla Società venditrice atto di quietanza delle rate già pagate, con annotazione di questo sul certificato stesso (normalmente non avviene in quanto la quietanza è sostituita dalla cambiale pagata presso la banca domiciliataria). Il certificato di origine, debitamente annotato, sarà conservato dalla Ditta acquirente sino all'avvenuto pagamento totale delle rate.

Sul certificato vanno pure annotati, a cura del Cancelliere, gli estremi della cancellazione della riserva di proprietà.
 

10)RISERVA DI PROPRIETA': la vendita è attuata con riserva di proprietà a favore della Società venditrice, sino al totale pagamento del prezzo pattuito, ai sensi dell'Art. 1523 del Codice Civile. (punto saliente di questo tipo di contratto)
Alla cancellazione della Riserva di proprietà, trascritta presso la Cancelleria del Tribunale competente, dovrà provvedere la Ditta acquirente.
Il macchinario sarà installato in Pescara, Piazza Duca Degli Abruzzi N. 2 (il luogo è importante sia per l'individuazione della zona per il contributo che per individuare la macchina in caso di attivazione di procedure nei confronti dell'acquirente. Se il macchinario viene spostato, ad esempio in seguito al trasferimento dell'acquirente in un nuovo opificio, occorre farne comunicazione al cancelliere del Tribunale dove è stato trascritto il contratto. Per macchine semoventi o da cantiere è riconosciuto come luogo di installazione qualsiasi cantiere ove opera l'acquirente) , in stabile di proprietà di Brandimarte Fausta, Via Palmerini 58, Pescara. (l'individuazione del proprietario dei locali è necessaria in quanto il venditore deve comunicare al proprietario dei locali che sulla macchina grava la sua riserva di proprietà)
 

11)CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Il mancato pagamento di due rate nei termini stabiliti, ovvero il mancato pagamento di una nel caso in cui questa superi l'ottava parte del prezzo (una rata supera l'ottava parte del prezzo, quando le rate sono al massimo 7. Può capitare in Sabatini con 6 rate semestrali, con una durata quindi di 36 mesi), darà facoltà alla Società venditrice di ritenere risolto il presente contratto. In tal caso la Società venditrice avrà il diritto di ottenere l'immediata restituzione del macchinario venduto (nel contratto con privilegio questo non è possibile) e di trattenere le rate riscosse a titolo di locazione e danno, salvo sempre il risarcimento del maggior danno. La Società venditrice, qualora non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa, potrà far decadere la Ditta acquirente dal beneficio del termine: in questo caso la Ditta acquirente dovrà versare immediatamente l'intero prezzo pattuito.
 

12)ONERI FINANZIARI: si conviene inoltre che qualsiasi imposta, tassa, tributo o contributo di ogni specie, ordinario o straordinario, con carattere temporaneo o permanente, che dovesse colpire il credito della società venditrice del residuo prezzo ed accessori, sarà a carico della Ditta acquirente (ci si riferisce a tutte le spese accessorie che sono a carico dell'acquirente, e che è meglio stimare a priori con un buon preventivo); saranno pure a carico della Ditta acquirente eventuali aumenti del tasso applicato allo sconto degli effetti relativi alla presente vendita (il caso è ricorrente, dato che il tasso cambia quasi tutti i mesi, soprattutto per lo operazioni a cavallo tra due mesi), ai sensi dell'Art. 12 della Legge 1329/65. Allo scopo quindi di garantire l'introito del prezzo netto convenuto per la vendita, la Ditta acquirente si impegna a versare alla Società venditrice, a semplice richiesta di questa documentata da giustificativi di spesa, le maggiori somme eventualmente pagate per interessi e/o oneri bancari accessori. Qualora la Ditta acquirente non consenta a rimborsare tali maggiori oneri alla Società venditrice, il presente contratto potrà essere risolto con tutte le conseguenze di cui al punto 11).
 

13)CESSIONE DEL CONTRATTO: il contratto può essere ceduto ai sensi dell'Art. 7 della Legge 1329/65. (questo articolo si riferisce alla possibilità, per il venditore, di cedere il contratto ad una banca. Il contratto può essere anche ceduto ad un terso subentrante al posto dell'acquirente, con una particolare procedura di cessione)
 

14)VARIE: le obbligazioni della Ditta acquirente relative al presente contratto, si intendono assunte con vincolo solidale ed indivisibile anche per gli aventi causa, eredi e successori. La Ditta acquirente si impegna fin d'ora a dare immediata comunicazione con lettera raccomandata alla Società venditrice qualora intervengano modificazioni o trasformazioni per quanto concerne la capacità di agire e/o la denominazione e/o la compagine aziendale. (clausola generica che serve a poco. La sua giustificazione sta nel fatto che il venditore o la banca hanno fatto affidamento su di una compagine sociale vigente al momento del contratto. Se cambia la compagine sociale è chiaro che può venire meno la fiducia accordata)
 

15)INTERVENTO dell'Ente Agevolatore: le parti convengono che l'eventuale contributo in conto interessi che l'Ente Agevolatore concederà a fronte del presente contratto, sarà riconosciuto direttamente dall'Istituto finanziatore alla Ditta acquirente (o alla venditrice, se il tasso dell'operazione è già agevolato), in conformità a quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 696/83. La Società venditrice è pertanto autorizzata a prendere accordi in tal senso con l'Istituto che effettuerà l'operazione di sconto.

-Ai sensi dell'Art. 36 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori: è un impegno generico in quanto lo Stato non può erogare contributi a chi tiene i lavoratori in nero), la Ditta acquirente, ai fini della concessione dei benefici di Legge, si obbliga ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

-La Ditta acquirente, nel caso di revoca o annullamento dei benefici concessi ed erogati dall'Ente Agevolatore, si impegna a restituire, per il tramite dell'Istituto finanziatore, l'importo del contributo ricevuto, maggiorato degli eventuali oneri richiesti dall'Ente Agevolatore per interessi, accessori e spese varie; come pure si impegna, nella ipotesi di risoluzione del contratto di sconto degli effetti previsti dal presente contratto per causa ad essa Ditta acquirente imputabile, a restituire un importo pari alla quota dei contributi relativa alle rate con scadenza successiva alla data di risoluzione del contratto di sconto. (Il contributo sugli interessi viene erogato anticipatamente su tutte le cambiali e ciò presuppone che per godere del contributo tutte le cambiali vengano pagate. Il contributo va restituito in caso di riscatto anticipato degli effetti, per la quota relativa alle cambiali non scadute. Va anche restituito in caso di mancato pagamento degli effetti, anche se il caso è un po' difficile in quanto chi non ha i soldi per pagare una cambiale, difficilmente li ha per restituire il contributo. Nel caso di cessione del contratto ad un terzo è bene specificare che nel prezzo di vendita si è tenuto conto anche del contributo non di spettanza, in modo da dare una sembianza di riparto del contributo tra l'originario acquirente ed il subentrante)

-La Ditta acquirente dichiara che il macchinario oggetto del presente contratto sarà utilizzato in propria unità produttiva (propria unità produttiva non vuol dire di proprietà, ma vuol dire che il macchinario può essere utilizzato solo dall'acquirente e che non può essere affittato, dato in comodato ecc.. Ovviamente i contributi hanno anche la finalità di promuovere attività ed occupazione) e che per lo stesso non ha ottenuto, non ha richiesto e rinuncia a richiedere altre agevolazioni pubbliche. (quest'ultima parte può essere omessa se l'acquirente decide di godere di altre agevolazioni statali, regionali, comunitarie ecc, quali quelle previste dalla Legge 488/92 o 341/95. In questi casi la Sabatini serve solo a finanziare l'acquisto dei macchinari. A tale proposito si tenga presente che due o più agevolazioni possono essere cumulabili quando ciò è espressamente previsto dai Regolamenti regionali della Sabatini o dalla Legge di riferimento (come nel caso della Legge Tremonti). In alcune Regioni più contributi sono cumulabili per lo stesso acquisto all'interno dei massimali di aiuto previsti dalla normativa Comunitaria (nuovo orientamento). Infine, per godere delle agevolazioni non Sabatini, i venditori devono dare spesso quietanza agli acquirenti e ciò è possibile solo con operazioni di sconto pro soluto, per le quali normalmente si adotta il contratto con privilegio riportato di seguito)
 

16)FORO COMPETENTE: per qualunque controversia le parti riconoscono la competenza del Foro di Pescara. (normalmente è quello del venditore, anche se la clausola è libera)
 

Il venditore -Innofin Srl

L'acquirente -Fabio Casavecchia

A norma e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 del Codice Civile le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle ai nn. 1 (Prezzo dei macchinari), 2 (Pagamento del prezzo), 10 (Riserva di proprietà), 11 (Clausola risolutiva espressa), 12 (Oneri finanziari), 13 (Cessione del contratto), 14 (Varie), 15 (Intervento dell'Ente Agevolatore) e 16 (Foro competente), dichiarano di approvare le condizioni generali di cui sopra e di approvare integralmente il presente contratto. (le clausole particolari vanno firmate due volte) 

Il venditore -Innofin Srl

L'acquirente -Fabio Casavecchia

 

 

Bozza di contratto con privilegio
Vengono commentate solo le clausole non commentate nel contratto con riserva di proprietà

Innofin Srl - Pescara (PE)

Contratto di vendita con Privilegio ai sensi della Legge 28.11.65 N.1329

La Società Innofin Srl, di seguito indicata come Società venditrice, con sede in Pescara (PE), Via Donatello 30, Capitale sociale € 10.400,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Pescara al numero 160064, Codice fiscale 01430060689, Partita IVA 01430060689, rappresentata da:
Pierluigi Scatozza, nato a Pescara (PE) il giorno 25/08/1965 e residente in Pescara, Viale Kennedy 154, C.F. SCT PLG 65M25 G482E, in qualità di amministratore unico con regolari poteri;

e la Ditta Fabio Casavecchia, di seguito indicata come Ditta acquirente, con sede in Pescara, Piazza Duca Degli Abruzzi N. 2, Codice fiscale CSV FBA 63D08 G482G, P.I. 01372920684, rappresentata da:
Fabio Casavecchia, nato a Pescara (PE) il giorno 08/04/1963 e residente in Pescara, Via Marconi 155/4, C.F. CSV FBA 63D08 G482G, in qualità di titolare, con regolari poteri;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

la Società Innofin Srl vende alla Ditta Fabio Casavecchia il seguente macchinario:

-M1) n. 1 Computer Starraix K370 con 32Mb RAM a € 50.000,00, regolata con la serie A di effetti;

-M2) n. 1 Stampante Olixi a carrello largo a € 15.000,00, regolata con la serie B di effetti;

Le matricole delle macchine vendute saranno specificate nel certificato di origine.

La vendita viene effettuata alle seguenti condizioni generali:

1)PREZZO DEI MACCHINARI:

-Prezzo netto totale di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) oltre:

-All'I.V.A. nella misura di Legge per € 13.000,00 (tredicimila/00);

-Agli interessi sul prezzo dilazionato per complessive € 20.000,00 (ventimila/00);

-Alle spese di incasso degli effetti ed altri oneri bancari accessori;

-Al rimborso dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio termine ai sensi del D.P.R. 29.9.73 N. 601 e successive modificazioni;

-Al costo degli effetti emessi a fronte del pagamento dilazionato, da corrispondersi in contanti;

-Alle spese notarili, di bollo, di trascrizione, di registrazione ed ogni altra competenza da corrispondersi in contanti.
 

2)PAGAMENTO DEL PREZZO:

-€ 13.000,00 (tredicimila/00) in acconto ed in conto I.V.A.;

-€ 85.000,00 (ottantacinquemila/00) con pagherò cambiari come segue, emessi a fronte del totale pagamento delle macchine e degli interessi:

-serie A, composta da n. 10 effetti da € 6.500,00, scadenti dal 30/07/1998 al 30/01/2003, con cadenza semestrale;

-serie B, composta da n. 10 effetti da € 2.000,00, scadenti dal 6° al 60° mese dalla data di emissione, con cadenza semestrale;

Gli effetti di cui sopra, che sono rilasciati in correlazione con la rateizzazione del pagamento, sono emessi ai sensi dell'Art.10 della Legge 28/11/65 n. 1329.

DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI:

-serie A, composta da n. 10 pagherò tutti di pari importo, luogo di emissione "Pescara" data di emissione "19/02/1998" importo di "€ 6.500,00" in cifre e "€ seimila cinquecento /00 " in lettere, scadenze dal 30/07/1998 al 30/01/2003 con periodicità semestrale, beneficiario "Innofin Srl", domiciliazione "Monte Dei Paschi Di Siena - Agenzia N. 7 - Siena", nome ed indirizzo del debitore "Fabio Casavecchia - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 2 - 65124 Pescara";

-serie B, composta da n. 10 pagherò tutti di pari importo, luogo di emissione "Pescara"  importo di "€ 2.000,00" in cifre e "€ duemila/00 " in lettere, scadenze dal 6° al 60° mese dalla data di emissione con periodicità semestrale, beneficiario "Innofin Srl", domiciliazione "Monte Dei Paschi Di Siena - Agenzia N. 7 - Siena", nome ed indirizzo del debitore "Fabio Casavecchia - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 2 - 65124 Pescara";

Rimane convenuto che non potranno essere richiesti né concessi rinnovi degli effetti.
 

3)LUOGO DI CONSEGNA DEL MACCHINARIO: presso la Ditta acquirente.
 

4)COLLAUDO: a carico della Società venditrice.
 

5)IMBALLO E SPEDIZIONE: a carico della Società venditrice.
 

6)MONTAGGIO: a carico della Società venditrice.
 

7)RESPONSABILITA' PER INCIDENTI DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA: ai sensi dell'Art. 1523 del Codice Civile, dalla data di consegna sono a carico della Ditta acquirente tutti i rischi, pericoli e conseguenze derivanti da eventuali furti, incendi, casi fortuiti, danni a persone, cose od altro e la stessa Ditta acquirente, nonostante il loro verificarsi, dovrà rispettare gli obblighi e le modalità dei pagamenti pattuiti. La Ditta acquirente riconosce alla Società venditrice la facoltà di controllare lo stato di conservazione del macchinario, sino al completo pagamento delle rate.
 

8)CONTRASSEGNO: poiché la vendita è effettuata ai sensi della Legge 28/11/65 N. 1329, al corpo principale delle macchine viene applicato il contrassegno previsto dall'Art. 1 D.M. 21.02.73. Tale contrassegno, in ottemperanza al disposto dell'Art. 2 del D.M. sopraddetto, verrà sigillato a cura della cancelleria del tribunale competente, presso il quale sarà trascritta la compravendita.
 

9)CERTIFICATO DI ORIGINE: la Società venditrice rilascia alla Ditta acquirente l'originale del certificato di origine previsto dall'Art. 2 della Legge 1329/65, annotato a cura del Cancelliere, ai sensi dell'Art. 9 della Legge stessa, degli estremi della trascrizione dell'operazione sul registro speciale. Alla Ditta acquirente è riservata la facoltà di richiedere alla Società venditrice atto di quietanza delle rate già pagate, con annotazione di questo sul certificato stesso. Il certificato di origine, debitamente annotato, sarà conservato dalla Ditta acquirente sino all'avvenuto pagamento totale delle rate.

Sul certificato vanno pure annotati, a cura del Cancelliere, gli estremi della cancellazione del privilegio.
 

10)PRIVILEGIO: ai sensi degli artt. 6 e 10 della Legge 28/11/65 n. 1329 e dell'Art. 2762 del Codice Civile, viene costituito sulle macchine contrassegnate privilegio a favore della Società venditrice.

Alla cancellazione del privilegio medesimo, trascritto presso la Cancelleria del Tribunale competente, dovrà provvedere la Ditta acquirente.

Il macchinario sarà installato in Pescara, Piazza Duca Degli Abruzzi N. 2, in stabile di proprietà di Brandimarte Fausta, Via Palmerini 58, Pescara.
 

11)CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Il mancato pagamento di due rate nei termini stabiliti, ovvero il mancato pagamento di una nel caso in cui questa superi l'ottava parte del prezzo, darà facoltà alla Società venditrice di ritenere risolto il presente contratto. (in questa clausola, a differenza della riserva di proprietà, il venditore non può ottenere la restituzione della macchina, ma agire in via giudiziale per far valere i suoi diritti) La Società venditrice, qualora non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa, potrà far decadere la Ditta acquirente dal beneficio del termine: in questo caso la Ditta acquirente dovrà versare immediatamente l'intero prezzo pattuito.
 

12)ONERI FINANZIARI: si conviene inoltre che qualsiasi imposta, tassa, tributo o contributo di ogni specie, ordinario o straordinario, con carattere temporaneo o permanente, che dovesse colpire il credito della società venditrice del residuo prezzo ed accessori, sarà a carico della Ditta acquirente; saranno pure a carico della Ditta acquirente eventuali aumenti del tasso applicato allo sconto degli effetti relativi alla presente vendita, ai sensi dell'Art. 12 della Legge 1329/65. Allo scopo quindi di garantire l'introito del prezzo netto convenuto per la vendita, la Ditta acquirente si impegna a versare alla Società venditrice, a semplice richiesta di questa documentata da giustificativi di spesa, le maggiori somme eventualmente pagate per interessi e/o oneri bancari accessori. Qualora la Ditta acquirente non consenta a rimborsare tali maggiori oneri alla Società venditrice, il presente contratto potrà essere risolto con tutte le conseguenze di cui al punto 11).
 

13)CESSIONE DEL CONTRATTO: il contratto può essere ceduto ai sensi dell'Art. 7 della Legge 1329/65.
 

14)VARIE: le obbligazioni della Ditta acquirente relative al presente contratto, si intendono assunte con vincolo solidale ed indivisibile anche per gli aventi causa, eredi e successori. La Ditta acquirente si impegna fin d'ora a dare immediata comunicazione con lettera raccomandata alla Società venditrice qualora intervengano modificazioni o trasformazioni per quanto concerne la capacità di agire e/o la denominazione e/o la compagine aziendale.
 

15)INTERVENTO dell'Ente Agevolatore: le parti convengono che l'eventuale contributo in conto interessi che l'Ente Agevolatore concederà a fronte del presente contratto, sarà riconosciuto direttamente dall'Istituto finanziatore alla Ditta acquirente, in conformità a quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 696/83. La Società venditrice è pertanto autorizzata a prendere accordi in tal senso con l'Istituto che effettuerà l'operazione di sconto.

-Ai sensi dell'Art. 36 della Legge 300/70, la Ditta acquirente, ai fini della concessione dei benefici di Legge, si obbliga ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

-La Ditta acquirente, nel caso di revoca o annullamento dei benefici concessi ed erogati dall'Ente Agevolatore, si impegna a restituire, per il tramite dell'Istituto finanziatore, l'importo del contributo ricevuto, maggiorato degli eventuali oneri richiesti dall'Ente Agevolatore per interessi, accessori e spese varie; come pure si impegna, nella ipotesi di risoluzione del contratto di sconto degli effetti previsti dal presente contratto per causa ad essa Ditta acquirente imputabile, a restituire un importo pari alla quota dei contributi relativa alle rate con scadenza successiva alla data di risoluzione del contratto di sconto.

-La Ditta acquirente dichiara che il macchinario oggetto del presente contratto sarà utilizzato in propria unità produttiva e che per lo stesso non ha ottenuto, non ha richiesto e rinuncia a richiedere altre agevolazioni pubbliche.
 

16)FORO COMPETENTE: per qualunque controversia le parti riconoscono la competenza del Foro di Pescara.

Innofin Srl

Fabio Casavecchia

A norma e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 del Codice Civile le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle ai nn. 1 (Prezzo dei macchinari), 2 (Pagamento del prezzo), 10 (Privilegio), 11 (Clausola risolutiva espressa), 12 (Oneri finanziari), 13 (Cessione del contratto), 14 (Varie), 15 (Intervento dell'Ente Agevolatore) e 16 (Foro competente), dichiarano di approvare le condizioni generali di cui sopra e di approvare integralmente il presente contratto.

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