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Articoli di Legge
Codice Civile
Art. 1153 Effetti dell'acquisto del possesso
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario,
ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al
momento della consegna e sussista un Titolo idoneo al trasferimento della
proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non
risultano dal Titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
Art. 1524 Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi
La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se
risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al pignoramento.
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire
trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente,
purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto
nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la
macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo
dove la trascrizione è stata eseguita (2762).
Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici.
Art. 2699 Atto pubblico
L'atto pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste formalità, da
un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica
fede nel luogo dove l'atto è formato.
Art. 2714 Copie di atti pubblici
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici
autorizzati fanno fede come l'originale.
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da
depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.
Art. 2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione
non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la
scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta
impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal
giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici (2699)
o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo
egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non
destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di
prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle
circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.
Art. 2751 bis Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro
subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi
previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del
danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera
intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di
prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro,
colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita
dei prodotti nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art.
2765;
i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di
produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita
dei manufatti;
5 bis. i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i
corrispettivi della vendita dei prodotti
Art. 2755 Spese per atti conservativi o di espropriazione
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e seguenti;
Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni mobili (Cod. Proc. Civ. 513
e seguenti) nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni
stessi.
Art. 2762 Privilegio del venditore di macchine
Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio
per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono
incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo.
Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la
vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma
dell'art. 1524. La trascrizione è eseguita presso il tribunale nella
giurisdizione del quale è collocata la macchina.
Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a
quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove è stata
eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.
Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate
all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano
anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il privilegio sussiste a
condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo
scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione
della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma
di questo articolo.
Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è preferito il
creditore che ha trascritto per primo.
Art. 2770 Crediti per atti conservativi o di espropriazione
I creditori per le spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e
seguente; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni immobili (Cod.
Proc. Civ. 555 e seguente) nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati
sul prezzo degli immobili stessi.
Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese
fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche.
Art. 2777 Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770, sono
preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi
privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751 bis nell'ordine seguente:
i crediti di cui all'art. 2751 bis, n. 1;
i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 2 e 3;
i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito
sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi
indicati nell'art. 2751 bis.
Art. 2905 Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo (2770) dei beni del
debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc.
Civ. 671 e seguenti).
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei
beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare
l'inefficacia dell'alienazione.
Codice di Procedura Civile
Proc.Civ.Art. 513 Ricerca delle cose da pignorare
L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, puo'
ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a
lui appartenenti. Puo' anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando
le opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando e' necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la
resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che
disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede
secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza
pubblica.
Il pretore, su ricorso del creditore, puo' autorizzare con decreto l'ufficiale
giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi
appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo' direttamente disporre.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre a pignoramento, secondo le
norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore
consente di esibirgli.
Proc.Civ.Art. 555 Forma del pignoramento
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e
successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con
gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell'immobile
ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a
esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.
Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia
autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei
registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.
Le attivita' previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal
creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve
consegnare gli atti di cui sopra.
Proc.Civ.Art. 671 Sequestro conservativo
Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la
garanzia del proprio credito, puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni
mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in
cui la legge ne permette il pignoramento.
Disposizioni di attuazione e transitorie
Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie
Art. 84
Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo
superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal
secondo comma dell'art. 1524 del codice, nel registro istituito presso la
cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.
Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il contratto non
risulta da atto pubblico.
DECRETO LEGISLATIVO 231/2002 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2000/35/CE
RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
Art. 11 comma 3 La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile,
preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è
opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture
delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e
regolarmente registrate nelle scritture contabili.
RISERVA DI PROPRIETÀ, NORME TRANSITORIE
Da ultimo, resta da considerare quanto disposto dall'articolo 11 del decreto
legislativo, ove viene definito il regime transitorio (comma 1), vengono fatte
salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono
una disciplina più favorevole per il creditore (comma 2) e viene specificata la
disciplina della riserva di proprietà (comma 3).
Più specificamente, il primo comma della norma in esame afferma che le
disposizioni del decreto si applicano ai contratti conclusi dopo l'8 agosto
2002.
Si ribadisce, a tale riguardo, che detto confine non opera per quanto attiene
alla nuova disciplina processuale, che troverà applicazione per tutti i
procedimenti monitori incardinati in epoca successiva all'entrata in vigore del
D.Lgs. 231/2002 (7 novembre 2002).
Per quanto attiene alla disposizione prevista nel comma 2, basti osservare che
il legislatore interno, in adesione alle osservazioni della Commissione XIV
della Camera dei deputati, ha deciso di introdurlo nell'articolo 11 , in
un'ottica volta a garantire al creditore la disciplina più favorevole.
Da ultimo, è necessario soffermarsi sulla disposizione contenuta nell'ultimo
comma, ove il legislatore interno dispone che "la riserva di proprietà di
cui all'art. 1523 del codice civile , preventivamente concordata per iscritto
tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se
è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa
anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture
contabili".
La previsione della cd. riserva di proprietà, cui la direttiva comunitaria
dedica una specifica norma , riveste indubbiamente grande importanza per quegli
Stati membri i cui ordinamenti non prevedevano già tale istituto, diversamente
che per quello italiano ove, come noto, vi sono già disposizioni in proposito .
Bisogna rilevare che la norma, contrariamente a quelle che volevano essere le
intenzioni del legislatore interno, sembra introdurre un ulteriore onere formale
rispetto a quanto già previsto dall'articolo 1524 cod. civ. , in quanto il
patto di riservato dominio, onde poter essere efficacemente opposto al creditore
del compratore, non solo dovrà risultare da atto scritto ma dovrà altresì
essere confermato nelle singole fatture relative alle successive forniture
dedotte in contratto, che dovranno portare data certa anteriore al pignoramento
ed essere regolarmente contabilizzate.
D.Lgs. 01-09-1993, n. 385 (1)
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(G.U. 30-09-1993, n. 230, Supplemento ordinario)
….omissis
Art. 46 - Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi
1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche
alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili,
comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici
registri. Il privilegio può avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti,
frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle
lettere precedenti.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il
privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che
ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché
la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.
3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla
trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del
codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve
effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa
finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha
concesso il privilegio.
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato
nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri
titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della
trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il
privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
….omissis
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